F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05 APPELLO DEL GELA J.T. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IN DATA 9.7.2004 DALLA STESSA SOCIETÀ GELA J.T. CON IL CALCIATORE CAMPANILE LUCA E LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO BIENNALE STIPULATO TRA LE MEDESIME PARTI IN DATA 9.9.2003 (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 14/D del 14.12.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 35/C del 21/03/05
APPELLO DEL GELA J.T. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DEL CONTRATTO ECONOMICO DEPOSITATO IN DATA 9.7.2004 DALLA STESSA SOCIETÀ GELA J.T. CON IL CALCIATORE CAMPANILE LUCA E LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DEL CONTRATTO BIENNALE STIPULATO TRA LE MEDESIME PARTI IN DATA 9.9.2003 (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 14/D del 14.12.2005)
Con la decisione impugnata, la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo proposto dal calciatore Campanile Luca, tesserato per la società appellante, ha dichiarato la nullità del contratto economico depositato dalla società medesima in data 9 luglio 2004 e la validità del contratto biennale stipulato tra le stesse parti in data 9 settembre 2003.
A tale conclusione la detta Commissione è giunta dopo aver ritenuto la falsità delle sottoscrizioni apposte dal calciatore sugli atti datati 9 luglio 2004.
Con il reclamo in trattazione, la società Gela J.T. esclude che possa essere comunque ad essa addebitata qualsiasi responsabilità per l’accaduto.
Il reclamo va dichiarato inammissibile per tardività.
Il preannunzio di reclamo, con richiesta di copia della documentazione, è stato infatti spedito, via telegramma, solo il 5 febbraio 2005, oltre dunque i tre giorni, prescritti dalle norme del Codice di Giustizia Sportiva applicabili anche a siffatta fattispecie di gravame, decorrenti dalla comunicazione della decisione impugnata nella sua integrità (intervenuta il 1° febbraio 2005).
Le motivazioni sono state poi inviate dalla reclamante solo una volta conosciuti gli atti. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l’appello presentato dal Ge-
la J.T. di Gela (Caltanissetta), ai sensi dell’art. 33 comma 2 C.G.S., per tardività della richiesta di copia degli atti. Ordina l’incameramento della tassa.
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