F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO DECISIONI INERENTI LA POSI ZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI GENNARO FRANCESCO (De libera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 18/D del 31.1.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 20042005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 39/C del 18/04/05 APPELLO DELLA S.S. LANCIANO AVVERSO DECISIONI INERENTI LA POSI ZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE DI GENNARO FRANCESCO (De libera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 18/D del 31.1.2005) Con atto del 7 gennaio 2005, la Lega Professionisti Serie C ha chiesto alla Commissione Tesseramenti di verificare la validità della posizione di tesseramento del calciatore Di Gennaro Francesco per la società in questa sede reclamante. Il complesso svolgersi dei fatti, esaurientemente riportato nella decisione impugnata, e peraltro coinvolgente altre due società reclamanti in prime cure (A.S. Ferentino e A.S. Sora), ha portato l’Organo specializzato, previa riunione della richiesta di giudizio formulata dalla Lega competente e dei reclami delle società da ultimo menzionate, a dichiarare la sopravvenuta caducazione dell’accordo preliminare intervenuto tra la S.S. Lanciano e il calciatore Di Gennaro in data 22 maggio 2004 e per l’effetto ad annullare il conseguente visto di esecutività rilasciato dalla Lega Professionisti Serie C il 30 dicembre 2004. Unitamente e conseguentemente a ciò, la Commissione Tesseramenti, sempre con la decisione avversata, ha accolto, per quanto di ragione, il reclamo dell’A.S. Ferentino e dichiarato valido il tesseramento del detto calciatore in favore della medesima società mentre ha rigettato il reclamo della società A.S. Sora, visto che il tesseramento per quest’ultima società presupponeva la cessione di contratto dal Ferentino al Sora, mai intervenuta. L’impianto argomentativo della decisione impugnata si basa essenzialmente sulle manifestazioni di inequivoca volontà delle parti (Lanciano e calciatore) di porre nel nulla l’accordo preliminare del 24 maggio 2004, ben prima della richiesta sua esecutività. In effetti, solo tardivamente (ed in relazione alle sopravvenute buone prestazioni del calciatore, ipotizza ragionevolmente la Commissione Tesseramenti) l’attuale reclamante, dopo ben sette mesi, periodo in cui mai il calciatore, che nel frattempo si era accasato altrove, era stato convocato (per ritiro, gara o allenamento), sollecitava alla Lega il rilascio del visto di esecutività sull’accordo preliminare a suo tempo stipulato. Le circostanze concludenti univocamente deponenti l’avvenuto venir meno del prece dente rapporto stipulato, prima che lo stesso divenisse efficace, effettivamente non mancano e sono state dettagliatamente puntualizzate dalla Commissione Tesseramenti. Il completo disinteresse del Lanciano per il giocatore, protrattosi per non pochi mesi, unita mente ad atti (e annotazioni) formali assunti confermano l’intervenuta revoca della manifestazione di volontà tesa alla stipula del contratto. Avendo la sopravvenuta caducazione dell’accordo preliminare del maggio 2004, data la volontà risolutiva per facta concludentia (la risoluzione consensuale è stata poi definitivamente formalizzata nei confronti della Lega Serie C il 5 gennaio 2005), fatto rivivere il precedente tesseramento del Di Gennaro per la società Formia Calcio, è corretto affermare la legittimità del trasferimento del calciatore stesso da quest’ultima società al Ferentino, avvenuta nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalle norme federali. Il tardivo rilascio del visto di esecutività, e tanto più gli atti successivi a questo, non possono in alcun modo inficiare la validità e la legittimità della posizione del calciatore nei confronti del Ferentino. Non potendo le deduzioni del reclamo in trattazione sovvertire le soprariportate considerazioni fondanti la pronunzia impugnata, ne consegue che lo stesso reclamo non può sfuggire ad un responso di rigetto. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla S.S. Lanciano di Lanciano (Chieti) ed ordina l’incameramento della tassa versata.
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