F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO U.S. SPORTING ARNO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BERNI TOMMASO, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS LETT. B) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche. Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05
APPELLO U.S. SPORTING ARNO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BERNI TOMMASO, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS LETT. B) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche. Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2005)
Con atto del 4 febbraio 2005, l’odierna reclamante adiva la Commissione Vertenze Economiche per vedersi riconoscere il premio alla carriera, ai sensi dell’art. 99 bis delle N.O.I.F., a seguito della convocazione in Nazionale Under 21, nel corso della stagione sportiva 2004/05, del calciatore Berni Tommaso, nato il 6 marzo 1983 ed in forza ora alla Ternana, ma che aveva militato nella squadra della reclamante quando partecipava al Campionato Giovanissimi Regionali nella stagione sportiva 1997/98.
Le richieste formulate in tal senso nei confronti della società umbra erano rimaste senza esito.
Con la decisione impugnata, la C.V.E. ha rigettato l’istanza, rilevando che dalla ricostruzione della carriera del Berni è emerso che, in realtà, il calciatore è stato convocato per la prima volta in Nazionale Under 21 in occasione dell’incontro Italia-Germania disputatosi in data 20 agosto 2002, quando il detto calciatore militava in una squadra inglese.
Orbene, ad avviso dell’Organo specializzato, era senza dubbio tale evento ad individuare il momento genetico del diritto al premio, indipendentemente da ulteriori eventuali convocazioni in Nazionale Under 21.
La società Ternana Calcio non era pertanto tenuta a corrispondere il reclamato premio alla carriera.
Con il reclamo in trattazione, la Sporting Arno afferma di non poter condividere in alcun modo le argomentazioni espresse dalla C.V.E., in quanto prive di fondamento e riscontri nella normativa di settore ed in ogni caso in contrasto con la logica e la ratio delle norme stesse.
L’essenza delle sue deduzioni può essere sintetizzata nella considerazione che, tenuto conto anche della circostanza che la norma organizzativa federale in argomento non fa riferimento alla “prima convocazione” del calciatore in Nazionale A o Under 21 (a differenza della “prima gara” in serie A, cui la medesima norma, invece, fa espresso cenno), il diritto al premio alla carriera diviene necessariamente esigibile solo quando il calciatore, che viene convocato nelle nazionali cosiddette maggiori, sia tesserato in una società italiana affiliata alla F.I.G.C..
Le argomentazioni della reclamante non meritano adesione.
In linea con quanto più volte affermato anche da questa Commissione di Appello, la Commissione Vertenze Economiche ha ricordato come il richiamato art. 99 bis individui, idealmente, un unico momento di coronamento della carriera di un calciatore, che può coincidere, alternativamente, con l’esordio in Serie A o con la convocazione in una delle rappresentative nazionali “maggiori”.
È solo ed esclusivamente a questo momento che bisogna fare riferimento per determinare quale società sia tenuta al pagamento del premio in questione, indipendentemente da ulteriori eventuali convocazioni in Nazionale (è evidente, in proposito, che anche in questo caso, pur in mancanza di espressa dizione della norma, debba farsi riferimento alla “prima” convocazione, data la chiara ratio normativa).
Ordunque, se nel caso di specie questo momento è coinciso con la permanenza del giovane calciatore presso la squadra inglese Wimbledon F.C., a cui evidentemente non possono addossarsi oneri derivanti dalle norme organizzative federali italiane, ciò non comporta che tale onere possa essere, invece, addossato (e ciò in teoria poteva avvenire ancora molti anni dopo) alla prima squadra italiana che vede il giocatore chiamato a ulteriore convocazione per la squadra Nazionale, in quanto il momento perfezionativo del diritto si è ormai inevitabilmente realizzato.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo proposto dall’U.S. Sporting Arno di Firenze e dispone l’incameramento della tassa versata.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 46/C del 23/05/05 APPELLO U.S. SPORTING ARNO AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BERNI TOMMASO, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS LETT. B) N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche. Com. Uff. n. 21/D del 10.3.2005)"