F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO U.S. VENAFRO AVVERSO LA DECLARATORIA D’INVALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OPARA PASCHAL IN FAVORE DELLA U.S. BITONTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 26/D del 13.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 48/C del 01/06/05 APPELLO U.S. VENAFRO AVVERSO LA DECLARATORIA D’INVALIDITÀ DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE OPARA PASCHAL IN FAVORE DELLA U.S. BITONTO PER LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 (Delibera della Commissione Tesseramenti Com. Uff. n. 26/D del 13.5.2005) Con ricorso del 28.5.2005, l’U.S. Venafro proponeva ricorso avverso la delibera della Commissione Tesseramenti di cui al C.U. n. 26/D del 13.5 precedente, con il quale veniva dichiarata l’invalidità del tesseramento del calciatore Paschal Opara in favore dell’U.S. Bitonto per la stagione 2004/2005. Premesso che la stessa ricorrente impugna tale delibera soltanto in ordine ad una parte della motivazione, e che è interessata alla decisione della Commissione Tesseramenti unicamente perché influente sull’esito della gara disputata da essa Unione Sportiva contro l’U.S. Bitonto, va rilevato che il ricorso in esame risulta inammissibile a norma dell’art. 29, n. 1, C.G.S. in quanto risulta da quanto esposto sulla posizione soggettiva della ricorrente in ordine alla delibera impugnata che la stessa non può avere interesse diretto nella vicenda esaminata e decisa dalla Commissione Tesseramenti risultando evidente l’interesse solo riflesso attribuibile alla reclamante, in considerazione dell’oggetto della libera impugnata, concernente interessi e posizioni giuridiche soggettive avulsi dalla sfera di interessi direttamente ricadente sulla U.S. Venafro. La ritenuta inammissibilità comporta l’incameramento della tassa. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il reclamo proposto dall’U.S. Venafro di Venafro (Isernia), ai sensi dell’art. 29, comma 1, C.G.S., per mancanza di legittimazione della reclamante e dispone l’incameramento della tassa versata.
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