F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05 APPELLO A.C. PERUGIA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON A.S. CAMPAGNANO CALCIO IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BRIENZA FRANCO, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F. (Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 25/D del 29.4.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale CAF – 2004-2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 52/C del 27/06/05
APPELLO A.C. PERUGIA AVVERSO DECISIONI SU VERTENZA ECONOMICA CON A.S. CAMPAGNANO CALCIO IN ORDINE AL PREMIO ALLA CARRIERA RELATIVO AL CALCIATORE BRIENZA FRANCO, AI SENSI DELL’ART. 99 BIS N.O.I.F.
(Delibera della Commissione Vertenze Economiche Com. Uff. n. 25/D del 29.4.2005) L’A.C. Perugia S.p.A. ha proposto ricorso contro la decisione della Commissione Vertenze Economiche della F.I.G.C., pubblicata sul C.U. n. 25D del 29.4.2005, che ha dichiarato l’appellante tenuta a corrispondere all’A.S. Campagnano Calcio l’impor to di € 82.400,00 a titolo di premio alla carriera per il calciatore Brienza Franco. Tale importo rappresenta la quota di 4/5 del premio complessivo, poiché il rimanente 1/5 era stato assegnato, con precedente delibera della C.V.E., all’Unione Polisportiva Isolotto, a favore della quale il calciatore Brienza era stato tesserato nella stagione sportiva 1995/96, mentre per le stagioni 1991/92, 1992/93, 1993/94, 1994/95 il predetto calciatore risultava essere stato tesserato per la Società di puro Settore Giovanile del Campagnano Calcio di Ischia, in base ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio trasmessa alla Commissione Vertenze Economiche dallo stesso Brienza.
L’appellante si duole che la C.V.E. non abbia provveduto ad accertare se il Brienza fosse stato o meno tesserato per il Campagnano Calcio per le intere stagioni sportive
1991/92, 1992/93, 1993/94 e 1994/95, posto che, secondo quanto deliberato dalla C.A.F. in altro procedimento, l’art. 99 bis delle N.O.I.F. prevede, come condizione per la maturazione del diritto al premio, che il calciatore sia stato tesserato per almeno una stagione sportiva, cioè per un’intera stagione sportiva. Avrebbe quindi errato la C.V.E. nell’affermare che, una volta fornita da parte del Campagnano la prova del tesseramento del Brienza, se ne debba ricavare la presunzione (sia pure superabile sulla scorta di concreti elementi di prova, non forniti nella specie dall’appellante) che il tesseramento del calciatore si sia protratto per le intere stagioni sportive in questione.
Con altro motivo, in via subordinata, l’appellante rileva che, al momento della maturazione del premio, l’A.C. Perugia non era titolare esclusiva del contratto relativo al calciatore Brienza, poiché sussisteva una compartecipazione al 50% dell’U.S. Città di Palermo; conseguentemente chiede che la C.A.F., previa richiesta di parere alla Corte Federale sull’interpretazione dell’art. 99 bis delle N.O.I.F. con riferimento all’ipotesi di sussistenza di un accordo di partecipazione tra due Società, accerti e dichiari che la responsabilità del pagamento del premio alla carriera relativo al calciatore Brienza grava sul Perugia Calcio nella misura del 50% di quello determinato dalla C.V.E., corrispondente alla quota di comproprietà.
La C.A.F. ritiene che l’appello sia infondato e debba essere respinto con incameramento della relativa tassa.
Risulta dagli atti che la prova del tesseramento del Brienza a favore del Campagnano Calcio nelle stagioni sportive dal 1991/92 al 1994/95, impossibile da fornire in forma documentale attesa la mancanza presso il Comitato Provinciale di Napoli di un archivio dei tesseramenti annuali o biennali, è stata acquisita nell’ambito di altra precedente vertenza relativa al premio alla carriera per il calciatore Brienza Franco, promossa dall’U.S. Isolotto contro l’attuale appellante. Attraverso le dichiarazioni scritte dello stesso Brienza, si era accertato in quella sede che, nelle quattro stagioni sportive per le quali si discute, il Brienza era stato tesserato per la Campagnano Calcio.
Del tutto condivisibile appare la motivazione della delibera impugnata, là dove afferma che “deve ragionevolmente presumersi, secondo quel che normalmente accade, che il tesseramento del Brienza si sia protratto per l’intera durata delle stesse...” e che tale presunzione semplice non è stata in alcun modo vinta o quanto meno contrastata dalla Società appellante.
Va altresì rilevato che la decisione di questa Commissione citata dalla ricorrente (C.U. n.
15/C del 25.10.2004, appello della Calcio Conegliano) ha affermato il principio che il tesseramento per almeno una intera stagione sportiva è il requisito minimo richiesto perché la società dilettantistica che ha tesserato il calciatore abbia diritto al premio alla carriera, con riferimento ad una fattispecie in cui il tesseramento era durato pochi mesi, per cui in quel breve periodo non poteva essere stata impartita al calciatore alcuna “preparazione dilettantistica”.
Passando all’esame del motivo di appello subordinato, si osserva che la norma dell’art. 99 bis N.O.I.F. prevede in modo chiaro ed incontrovertibile che il premio alla carriera debba essere corrisposto dalla società titolare del tesseramento al momento in cui si verifica l’evento. Il mancato richiamo ad eventuali accordi di partecipazione sta proprio ad indicare che, per il legislatore federale, l’unico “momento di collegamento” per l’individuazione del soggetto obbligato al pagamento del premio, è quello della titolarità del tesseramento.
Di fronte alla chiarezza ed univocità della norma in questione non appaiono sussistere i presupposti per la richiesta di parere interpretativo alla Corte Federale.
Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla A.C. Perugia S.p.A. di Perugia e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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