F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CAPACCIONE
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006
Procedimento disciplinare a carico di GIUSEPPE CAPACCIONE
- su denuncia dell’A.I.A.C., datata 04/05/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico
chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel
comportamento dell’allenatore Giuseppe Capaccione che, nella stagione 2004/05, una volta
esonerato dalla società Boys Caivanese (serie D), avrebbe svolto l’attività di allenatore per
conto della Ponte Vitulano (campionato di Eccellenza campano);
- in data 14/07/2005 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta
dell’Ufficio Indagini;
- il 29/07/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore
Tecnico i relativi accertamenti;
- il 02/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Giuseppe Capaccione la
presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva
alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare
per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato
Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Capaccione che la
Sua pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla
giurisdizione della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo,
l’addebito di cui sopra;
- il 21/12/2005 il sig. Capaccione mandava le proprie controdeduzioni nelle quali dichiarava di
aver svolto, nella stagione sportiva 2004/2005, attività tecnica di allenatore solo ed
esclusivamente a favore della società Boys Caivanese.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal
Capaccione, osserva che:
- l’addebito non è pienamente provato, infatti ciò che risulta dagli accertamenti effettuati
dall’ufficio Indagini è una sporadica presenza a gare della società Ponte Vitulano da parte del
Capaccione, individuato in tribuna e di una sola presenza ad un allenamento della medesima
società giustificato dal Capaccione con rapporti di amicizia verso la dirigenza della società
Ponte Vitulano, peraltro confermata da tutte le fonti.
Il Capaccione deve, quindi essere prosciolto dall’addebito contestatogli.
P.Q.M.
proscioglie il sig. GIUSEPPE CAPACCIONE da ogni addebito.