F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di SIRO PRELATI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006
Procedimento disciplinare a carico di SIRO PRELATI
- su denuncia dell’A.I.A.C., datata 09/03/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico
chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel
comportamento dell’allenatore Siro Prelati che, dopo aver svolto, nella stagione sportiva
2004/05, l’attività di allenatore per la Società San Sisto (Eccellenza umbra), senza aver assunto
vincolo di tesseramento, successivamente avrebbe svolto attività tecnica di allenatore per la
società Torgiano (Eccellenza umbra), sempre senza aver assunto vincolo di tesseramento;
- in data 14/07/2005 il Presidente federale concedeva proroga delle indagini come da richiesta
dell’Ufficio Indagini;
- l’01/09/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del Settore
Tecnico i relativi accertamenti;
- il 23/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Siro Prelati la presunta
violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva
alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare
per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato
Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti;
- il 15/12/2005 la Commissione Disciplinare provvedeva a informare il sig. Prelati che la Sua
pratica, pendente presso il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico, passava alla giurisdizione
della Commissione Disciplinare e, allo stesso tempo, gli contestava, di nuovo, l’addebito di cui
sopra;
- il 20/12/2005 il sig. Prelati mandava le proprie controdeduzioni dichiarando di non essere mai
stato, nella stagione 2004/05, tesserato per la società San Sisto e in seno alla stessa società di
non aver mai ricoperto alcuna carica o ruolo tecnico.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni inviate dal Prelati,
osserva che:
- l’addebito non è pienamente provato. Infatti non è stata adeguatamente chiarita l’attività
svolta, sia pure sotto l’aspetto di rapporti amichevoli, dal Prelati a favore della Società San
Sisto e che, quindi, non possa definitivamente sostenersi che il medesimo abbia violato il
divieto di ricoprire ruoli rilevanti sotto il profilo disciplinare a favore di due società diverse
nella medesima stagione sportiva.
Il Prelati deve, quindi essere prosciolto dall’addebito contestatogli.
P.Q.M.
proscioglie il sig. SIRO PRELATI da ogni addebito.