F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006 Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO LABARDI
F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 71 del 13 gennaio 2006
Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO LABARDI
- su denuncia dell’A.I.A.C., datata 09/03/2005, il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico
chiedeva all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. di verificare eventuali violazioni regolamentari nel
comportamento dell’allenatore Roberto Labardi che, nella stagione 2004/05, tesserato come
tecnico per la società Berra (Prima categoria emiliana), avrebbe svolto contemporaneamente
anche attività di allenatore per la società FC Ferrara (giovanissimi provinciali);
- in data 10/06/2005 l’Ufficio Indagini della F.I.G.C. trasmetteva al Comitato Esecutivo del
Settore Tecnico i relativi accertamenti;
- il 07/09/2005 il Comitato Esecutivo del Settore Tecnico contestava a Roberto Labardi la
presunta violazione dell’art. 38, comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico;
- il 14/09/2005 il sig. Labardi inviava le proprie controdeduzioni asserendo che nella stagione
sportiva 2004/05 aveva svolto l’attività di allenatore esclusivamente per la società Berra;
- il 24/10/2005 il Consiglio Direttivo del Settore Tecnico, ai sensi dell’art. 4 del Regolamento
del Settore stesso - approvato il 27 luglio 2005 dal Consiglio Federale della Figc - provvedeva
alla nomina della Commissione Disciplinare del Settore Tecnico, nuovo organo disciplinare
per i tecnici iscritti all’Albo del Settore Tecnico;
- il 12/12/2005 veniva insediata la Commissione Disciplinare che, subentrando al Comitato
Esecutivo, prendeva in carico i fascicoli ancora pendenti.
Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare, lette le controdeduzioni già inviate il 07
settembre 2005 al Comitato Esecutivo, dal Labardi, osserva che:
- l’addebito è pienamente provato emergendo, dagli accertamenti dell’Ufficio Indagini, dai
resoconti giornalistici e dalla sostanziale ammissione del Labardi che il medesimo, seppure
talvolta assumendo la qualifica formale di massaggiatore, ha in effetti ricoperto il ruolo di
allenatore per una seconda società nel corso di una medesima stagione sportiva.
Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al
31/05/2006.
P.Q.M.
dichiara il sig. ROBERTO LABARDI responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli
infligge la sanzione della squalifica fino al 31/05/2006.
Si dispone, altresì, di trasmettere copia degli atti al Comitato Regionale EMILIA-ROMAGNA
per gli eventuali provvedimenti a carico della Società Fc Ferrara.