F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di OMAR PUDDU

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di OMAR PUDDU - in data 24/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Puddu, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 42, comma 2, del Regolamento della LND in seguito alla vertenza presso il Collegio Arbitrale della LND con la FC Monteponi Iglesias, partecipante al campionato di Eccellenza nella stagione calcistica 2005-2006, con la quale Puddu aveva redatto regolare scrittura privata, accordo datato 30/08/2005 e depositato presso i competenti organismi. Il Collegio Arbitrale della Lnd ha verificato, però, che, con la società FC Monteponi Iglesias, Puddu aveva convenuta una rateizzazione del premio di tesseramento in dieci rate, invece delle quattro previste dall’accordo AIAC – LND; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, preso atto della memoria difensiva presentata dal Puddu, il quale afferma di avere sottoscritto il documento in questione in buona fede, ignorando la normativa di riferimento, osserva che: - l’addebito ha trovato conferma, in quanto il Puddu si è rivolto al Collegio Arbitrale per far valere il contenuto economico di una scrittura privata stipulata con la FC Monteponi Iglesias che prevedeva la corresponsione di un compenso rateizzato in dieci rate ovvero in numero superiore alle quattro previste dall’art. 42, comma 2, del Regolamento della LND. Si è in tal modo realizzata la violazione dell’art. 1, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva. La tesi difensiva è inaccoglibile, in quanto non corrisponde ad un atteggiamento di buona fede ma ad uno di negligenza non essersi informato il Puddu sulle norme che regolavano la sua attività. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/12/2006. P.Q.M. dichiara il sig. OMAR PUDDU responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/12/2006.
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