F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di FERRUCCIO MARIANI e ANTONIO TOMA

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di FERRUCCIO MARIANI e ANTONIO TOMA - in data 16/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Toma e il sig. Mariani per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, lett. Aa) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico. In particolare il sig. Toma è stato deferito per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, in via di fatto, le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società Pisa Calcio, pur essendo sprovvisto della relativa qualifica professionale, mentre il sig. Mariani per essersi prestato, dando la propria disponibilità, ad assumere solo formalmente l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra del Pisa Calcio, avendo egli la relativa qualifica professionale, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse, però, svolto dal sig. Toma, formalmente allenatore in seconda della prima squadra; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sentiti Mariani e Toma, il primo con l’assistenza del proprio legale e il secondo rappresentato dal proprio legale, osserva quanto segue: - l’addebito ha trovato piena conferma; in ben due occasioni il collaboratore dell’ufficio Indagini ha potuto constatare che, durante lo svolgimento della gara, il rapporto del Toma era diretto con i calciatori in campo ai quali impartiva tutte le necessarie disposizioni tecnico-tattiche decidendo anche le sostituzioni nel corso degli incontri. Al di là, quindi, delle contrarie tesi difensive e della lamentata carenza degli accertamenti, vi è prova certa quantomeno della delega da parte del Mariani al Toma di funzioni tipiche del responsabile primo della squadra, per svolgere le quali il Toma non aveva titolo. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 31/10/2006 al sig. Mariani e fino al 31/12/2006 al sig. Toma. P.Q.M. dichiara il sig. FERRUCCIO MARIANI responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/10/2006. dichiara il sig. ANTONIO TOMA responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/12/2006.
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