F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIAMPAOLO SPAGNULO e VINCENZO MAIURI

F.I.G.C. – SETTORE TECNICO – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.settoretecnico.figc.it e sul Comunicato ufficiale Sett. Tecn n. 152 del 16 giugno 2006 Procedimento disciplinare a carico di GIAMPAOLO SPAGNULO e VINCENZO MAIURI - in data 23/05/2006 il Procuratore Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico il sig. Maiuri per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva, nonché degli artt. 37, comma 1, lett. Aa) e 38, comma 4, del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto, nella stagione sportiva 2005/06, in via di fatto, le funzioni di allenatore responsabile della prima squadra della società Legnano Calcio, pur non essendo provvisto della relativa qualifica professionale e il sig. Spagnulo per violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per essersi prestato, dando la propria disponibilità, ad assumere solo formalmente l’incarico di allenatore responsabile della prima squadra del Legnano Calcio, avendo egli la relativa qualifica professionale, consentendo, di fatto, che tale incarico fosse, però, svolto dal sig. Maiuri, formalmente allenatore in seconda della prima squadra; - tenuto conto degli atti inviati dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare, sentito Maiuri, che aveva chiesto di essere ascoltato, alla presenza del proprio difensore, osserva quanto segue: - l’addebito ha trovato conferma, nelle stesse dichiarazioni del Maiuri oggi rese, avendo il medesimo chiaramente evidenziato che, per l’atteggiamento remissivo dell’allenatore Spagnulo, formalmente responsabile della squadra, egli aveva sostanzialmente preso la guida della stessa in forza delle divergenze insorte fra lui, il preparatore atletico e lo Spagnulo. Cosicché, a tutto concedere alla tesi difensiva, da parte di quest’ultimo vi era stata una delega di fatto di funzioni tipiche della sua carica e che egli non poteva trasmettere al Maiuri, privo della qualificazione professionale richiesta. Questo trova conferma anche, al di là dei formali dinieghi dei tesserati, nei resoconti di stampa che lo stesso Maiuri ha dichiarato di non aver smentito perché contenenti sostanzialmente il resoconto di una situazione reale. Ne emerge anche la responsabilità dello Spagnulo venuto meno allo svolgimento dei compiti tipici dell’allenatore in prima. Ciò premesso la Commissione ritiene di infliggere l’equa sanzione della squalifica fino al 30/11/2006 al sig. Spagnulo e fino al 31/01/2007 al sig. Maiuri. P.Q.M. dichiara il sig. GIAMPAOLO SPAGNULO responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 30/11/2006. dichiara il sig. VINCENZO MAIURI responsabile dell’addebito disciplinare mossogli e gli infligge la sanzione della squalifica fino al 31/01/2007.
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