F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006 RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, EX ART. 32, COMMA 5 DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE, DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 9 GIUGNO 1999 E DELL’ART. 46, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA MEDESIMA, IN ORDINE ALLA QUOTA DI SPETTANZA, PER LE SOCIETA’ RETROCESSE IN SERIE C, DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 17 marzo 2006
RICORSO DEL GENOA CRICKET AND FOOTBALL CLUB, EX ART. 32, COMMA 5
DELLO STATUTO FEDERALE, AVVERSO LA MANCATA APPLICAZIONE IN PROPRIO FAVORE, DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA GENERALE DELLA LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI DEL 9 GIUGNO 1999 E DELL’ART. 46, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA MEDESIMA, IN ORDINE ALLA QUOTA DI SPETTANZA, PER LE SOCIETA’ RETROCESSE IN SERIE C, DEI PROVENTI DERIVANTI DALLA CESSIONE DEI DIRITTI TELEVISIVI
In fatto
Con ricorso del 3 dicembre 2005 il Genoa C.F.C. chiedeva a questa Corte, ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello Statuto Federale, che dichiarasse che la Lega Nazionale Professionisti, fosse tenuta, per effetto della deliberazione adottata dall’Assemblea Generale della Lega medesima, in data 9 giugno 1999, e ai sensi dell’art. 46, comma 3, del relativo Regolamento, a corrispondergli la somma di € 5.164.568,99 ovvero di quella ritenuta di giustizia.
La ricorrente esponeva che il credito fatto valere traeva origine dalla deliberazione prima citata dell’Assemblea Generale della Lega convenuta con cui erano state stabilite le modalità di ripartizione tra le società di serie B dei proventi derivanti dalla cessione dei diritti tv; in particolare, la ricorrente ricordava che, del montante complessivo, una somma originariamente determinata in dieci miliardi di lire (corrispondenti, appunto, a
€ 5.164.568,99) avrebbe dovuto essere destinata alle società di serie B retrocesse nella serie inferiore e indipendentemente dal loro numero, dovendo la somma gravare in parti uguali su tutte le società iscritte al campionato di serie B.
La ricorrente esponeva che, a seguito della propria retrocessione in serie C/1 al termine del Campionato 2004/2005 ed in virtù della circostanza che essa era l’unica società retrocessa nella serie inferiore, l’intera somma prima indicata avrebbe dovuto esserle attribuita.
A seguito del diniego opposto dalla Lega Nazionale Professionisti, la ricorrente, nel presupposto della avvenuta violazione di propri diritti fondamentali non altrimenti tutelabili, chiedeva l’intervento di questa Corte, sotto lo specifico profilo della permanente efficacia della deliberazione originaria dell’Assemblea Generale della Lega Nazionale Professionisti in quanto si era verificata la previsione dell’art. 46, comma 3, del relativo Regolamento, secondo cui le disposizioni approvate nel 1999 avrebbero prorogato i propri effetti anche nel corso del triennio 2005/2008 laddove non fossero state raggiunte nuove intese per il perseguimento del principio mutualistico.
Con memoria del successivo 14 dicembre 2005 la Lega Nazionale Professionisti resisteva al ricorso avversario, di cui chiedeva il rigetto, sulla base di un duplice argomento.
In primo luogo, la Lega eccepiva la scadenza al 30 giugno 2005 della efficacia della deliberazione su cui era basato il ricorso e sosteneva, altresì, che alla data da ultimo indicata avrebbero dovuto essere liquidati i crediti maturati per la retrocessione nella serie inferiore da parte di società che avessero disputato in serie B il Campionato
2003/2004, con esclusione di analogo beneficio per le retrocessioni avvenute, come nel caso di specie, in esito alla stagione successiva.
In secondo luogo, la resistente contestava l’applicabilità della misura mutualistica invocata dalla ricorrente all’ipotesi di retrocessioni comminate quale contenuto di una sanzione disciplinare, come in concreto avvenuto a carico del Genoa, destinataria di una affermazione di responsabilità per illecito sportivo che aveva comportato, tra l’altro, la collocazione all’ultimo posto della graduatoria del Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2004/2005 e la conseguente retrocessione al campionato di serie inferiore nella stagione in corso.
Nel corso del procedimento veniva disposta con ordinanza acquisizione documentale e la ricorrente inviava memoria integrativa.
Motivi della decisione
Va preliminarmente affrontata la questione dell’ammissibilità del ricorso ai sensi dell’art.32, comma 5, dello Statuto Federale.
La Corte è dell’avviso che ricorra la doppia condizione prevista dalla norma ai fini dell’esperibilità del rimedio invocato.
In primo luogo, è incontroverso che, rispetto al bene della vita postulato con il ricorso, l’ordinamento federale non preveda alcun specifico e tipico strumento di garanzia, sicchè, in difetto dell’intervento di questa Corte, sarebbe frustrato l’interesse fatto valere in giudizio.
In secondo luogo, non può dubitarsi del carattere fondamentale del diritto posto a base della pretesa della società ricorrente, in quanto direttamente collegato al suo status di società retrocessa dalla serie B a quella inferiore ed attinente quindi alla posizione della medesima all’interno dell’ordinamento federale.
Nel merito, è da prendere in esame la questione della efficacia temporale dell’accordo, raggiunto tra le società appartenenti alla Lega Nazionale Professionisti in esito all’Assemblea Generale del 9 giugno 1999, prevedente la destinazione dell’importo annuo di 10 miliardi delle vecchie lire, gravante in parti uguali su tutte le società di serie B, a favore delle società retrocesse in C/1 al termine della stagione precedente.
La Lega, nel costituirsi con memoria, ha eccepito la perdita di efficacia della deliberazione di natura negoziale al 30 gennaio 2005, con conseguente inapplicabilità della norma a favore di società, come la ricorrente, retrocesse al termine della stagione
2004/2005 piuttosto che in esito a quella precedente, come stabilito dalla fonte in esame.
L’eccezione è infondata.
Ed invero, l’art.46 del Regolamento della Lega Nazionale Professionisti, contenente disposizioni transitorie, dopo aver sancito il termine naturale dell’efficacia dell’accordo in parola alla menzionata data del 30 giugno 2005, prevede nei due commi successivi un regime di ultrattività all’insegna della prosecuzione del criterio della mutualità “con metodi analoghi o simili” a quello adottato e la connessa proroga per un triennio dei criteri di ripartizione fissati nel giugno 1999 nel caso di mancato raggiungimento di soluzioni idonee al perseguimento del fine mutualistico.
Ora, la situazione che si è in concreto verificata allo scadere dell’originario termine di vigenza dell’accordo è stata proprio quella del mancato raggiungimento di un’intesa volta a ridefinire le regole attuative del principio della mutualità a favore delle società di serie B retrocesse nella serie inferiore. La naturale conseguenza del mancato raggiungimento dell’accordo ulteriore non può che essere quella della proroga del precedente per un ulteriore triennio, sicchè la pretesa della ricorrente recupera il proprio fondamento normativo attraverso l’operatività del regime transitorio riproduttivo del contenuto del precedente.
La Lega Nazionale Professionisti ha ulteriormente eccepito che la disposizione di cui la ricorrente chiede di essere ammessa a beneficiare non comprenda, nel proprio ambito
applicativo, le ipotesi di retrocessione verificatesi in conseguenza della commissione di illeciti disciplinari, come sarebbe avvenuto nel caso della ricorrente.
Anche questa eccezione va disattesa.
In primo luogo, va rilevato che, nel caso in esame, la retrocessione della ricorrente nella sede inferiore non costituisce il contenuto di apposita e specifica sanzione disciplinare, ma si è realizzata come effetto, sia pur automatico e naturale, dell’applicazione della sanzione comminata al termine del procedimento disciplinare per illecito sportivo, e cioè quella della penalizzazione con conseguente collocazione all’ultimo posto della graduatoria del campionato di appartenenza (serie B) al momento della commissione dei fatti.
In secondo luogo, deve osservarsi come la lettera della disposizione di cui si discute non contempli alcuna distinzione tra i fatti generatori della retrocessione nella serie inferiore e non autorizzi, quindi, l’interprete a supporre che fatti preclusivi del beneficio possano individuarsi nella concreta causa che ha dato luogo alla retrocessione, senza considerare, al contrario, il fatto oggettivo della retrocessione stessa che l’Assemblea Generale della Lega Nazionale Professionisti reputò come necessario e sufficiente per rendere operante il principio mutualistico.
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve concludersi per la sussistenza del diritto della ricorrente a conseguire il beneficio mutualistico ravvisato al punto 3) della delibera dell’Assemblea Generale della Lega Nazionale Professionisti del 9 giugno
1999.
Quanto alla misura del beneficio, che la ricorrente individua in via principale nell’intero montante di 10 miliardi di vecchie lire per effetto dell’avvenuto ripescaggio delle altre società retrocesse, va innanzitutto rilevato che la materia su cui la Corte stessa è chiamata a giudicare si svolge all’interno di un circuito negoziale, che si è concretizzato, sul piano formale ed associativo, nella delibera adottata nel giugno 1999, senza che, però, tale circostanza possa far venir meno il sostrato consensualistico che la sostiene.
Ulteriore indice della natura negoziale della fattispecie è costituito dalla menzionata disposizione dell’art. 46 del Regolamento che affida ancora una volta alla leva dell’accordo tra le associate la ricerca e la realizzazione delle necessarie intese volte a modificare i termini dell’accordo precedente, solo prorogandone l’efficacia nelle more dell’ottenimento del risultato consensuale.
Tenuto conto di queste decisive circostanze, ed avuto riguardo ad una ormai recepita linea di tendenza legislativa che consente di devolvere dalla sede giudiziale a quella negoziale la concreta determinazione del contenuto patrimoniale delle contrapposte pretese tra parti, anche pubbliche e private (cfr. art. 35 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n.
80, come sostituito dall’art. 7, comma 1, lett. c), della L. 21 luglio 2000, n. 205), la Corte è dell’avviso che, la affermata sussistenza del diritto fatto valere dalla ricorrente, la conseguente identificazione della sua portata economica vada rimessa al confronto negoziale tra le parti, che non potrà, in ogni caso, non essere informato al fondamentale principio di buona fede; ferma restando, ovviamente, la possibilità di adire ulteriormente questa Corte se le parti non dovessero giungere ad un accordo.
P.Q.M.
la Corte Federale dichiara il diritto del Genoa Cricket F.C., nei sensi di cui in motivazione, a percepire il contributo di cui al punto 3) della delibera dell’Assemblea Generale della Lega Nazionale Professionisti del 9 giugno 1999.
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