F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DEL CALCIATORE FAVASULI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 124 del 16.05.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05
APPELLO DEL CALCIATORE FAVASULI VINCENZO AVVERSO LA SANZIONE
DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2007 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 124 del
16.05.2005)
Il calciatore Favasuli Vincenzo, tesserato per la stagione 2004/2005 per la U.S.
Mammola, proponeva reclamo avverso la sanzione comminatagli dalla
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria con delibera n.
124 del 16 maggio 2005 (squalifica fino al 30.6.2007 per i fatti accaduti al termine
della gara di 1° Categoria Mammola/Antonimina del 17.4.2005).
Sosteneva il calciatore suddetto la grave ingiustizia commessa nei suoi confronti
in quanto la squalifica inflittagli quale capitano della squadra in luogo del non
identificato autore materiale dell’atto di violenza nei confronti dell’arbitro (art. 2
comma 2 C.G.S.), doveva essere comminata ad altro calciatore, Favasuli
Francesco, effettivo capitano dell’U.S. Mammola in quell’incontro, come attestato
dall’arbitro con supplemento di referto. Riferiva inoltre che l’autore dell’aggressione
a quest’ultimo, si identificava in Gallo Maurizio.
Nella riunione tenutasi il 13 giugno 2005 la C.A.F., ritenuta la necessità di stabilire
l’esatta identità dell’autore del fatto alla luce del supplemento di referto dell’arbitro,
disponeva la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini per gli accertamenti
di competenza.
Dalla relazione trasmessa dal citato ufficio risultano pienamente provati i fatti
posti a base del ricorso del Favasuli Vincenzo e cioè: 1) che il capitano della
squadra non era quest’ultimo ma il Favasuli Francesco, avendo l’arbitro Quattrone
Damiano ammesso l’equivoco in cui era incorso a seguito di errore commesso dal
compilatore della distinta di gara dell’U.S. Mammola;
2) che l’autore del gesto di violenza, posto in essere ai danni dell’arbitro dell’incontro,
deve essere individuato nel calciatore Gallo Maurizio cosi come indicato dal
ricorrente Favasuli Vincenzo.
Alla luce di tali circostanze il ricorso deve essere accolto con conseguente
annullamento dell’impugnata decisione della Commissione Disciplinare e trasmissione
degli atti alla Procura Federale.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto
dal calciatore Favasuli Vincenzo, annulla l’impugnata decisione della Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria e manda alla Procura Federale
per quanto di competenza. Dispone la restituzione della tassa versata.
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