F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELL’ ATLETICO STAZIONE 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.04.2006 INFLITTA AL CALCIATORE BUONGIORNO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del 7.06.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELL’ ATLETICO STAZIONE 2002 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.04.2006 INFLITTA AL CALCIATORE BUONGIORNO GIUSEPPE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del 7.06.2005) Con atto in data 10.6.2005 la società Atletico Stazione 2002 preannunciava appello con richiesta di copia degli atti ufficiali avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria che aveva confermato la sanzione sportiva della squalifica fino al 23.4.2006 inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Buongiorno Giuseppe. Con missiva del 22.6.2005 venivano inviati gli atti richiesti all'Atletico Stazione 2002 la quale tuttavia non provvedeva a trasmettere i motivi del reclamo. Premesso quanto sopra il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto successivamente alla dichiarazione di appello la società non ha inviato i motivi del gravame come previsto dall'articolo 33 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S., l’appello come sopra proposto dall’Atletico Stazione 2002 di Villapiana Lido (Cosenza) per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della richiesta copia degli atti ufficiali. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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