F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DELL’A.S. NAPOLI FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2009 INFLITTA AL CALCIATORE SPEZZALEGNA MAURIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare preso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 736 dell’8.7.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05
APPELLO DELL’A.S. NAPOLI FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SQUALIFICA FINO AL 30.4.2009 INFLITTA AL CALCIATORE SPEZZALEGNA
MAURIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare preso la Lega Nazionale
Dilettanti Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 736 dell’8.7.2005)
Con ricorso ritualmente presentato la A.S. Napoli Five ha impugnato dinanzi a
questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione
Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque (C.U. n. 736 dell’8 luglio 2005) che,
in parziale riforma di quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha inflitto al calciatore
Spezzalegna Maurizio la squalifica fino al 30.4.2009. In particolare il calciatore
è stato ritenuto responsabile di aver colpito con un violento pugno alla nuca
l’arbitro al termine della gara Barrese C5/Napoli Five del 23.4.2005.
Nel gravame la società ricorrente, pur lamentando l’assoluta incertezza in
ordine all’identità dell’autore dell’atto violento nei confronti del Direttore di gara,
chiede comunque una congrua riduzione della grave sanzione inflitta al calciatore
anche in considerazione delle precedenti e più miti decisioni di questa
Commissione in ordine a fatti anche di maggiore gravità.
Il ricorso è inammissibile.
Ed invero, occorre rilevare che, nel caso in esame, il ricorrente non deduce
motivi di diritto i quali, soltanto, potrebbero legittimare l’appello avverso la
decisione della Commissione Disciplinare ma si limita in realtà alla richiesta di una
diversa e più favorevole valutazione del fatto che comporta, in sostanza, un terzo
grado di giudizio non consentito in questa sede.
Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 33 comma
1 C.G.S. e deve essere disposto l’incameramento della tassa versata.
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla A.S. Napoli Five di Napoli e dispone
l’incameramento della tassa reclamo.
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