F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DELLA POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2008 INFLITTA AL CALCIATORE PUCA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 120 del 30.6.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DELLA POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2008 INFLITTA AL CALCIATORE PUCA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 120 del 30.6.2005) Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 115 del 16 giugno 2005 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione alla gara Palestrina/Vigor Perconti disputata in data 9.6.2005, ha inflitto al calciatore della Pol. Vigor Perconti, Antonio Puca, la sanzione della squalifica fino al 31.5.2010, perché, espulso per aver commesso ripetute scorrettezze ai danni di un avversario, alla notifica del provvedimento assumeva comportamento irriguardoso e gravemente offensivo verso l'arbitro, colpendolo con un forte pugno alla schiena, facendolo cadere e provocandogli intenso dolore; subito dopo, aggrediva violentemente con calci e pugni due avversari e quindi con una testata il massaggiatore della squadra avversaria. Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio la Pol. Vigor Perconti, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti del Direttore di gara, ma solo nei confronti dei calciatori avversari. Ascoltato dalla Commissione Disciplinare in sede di supplemento, peraltro, il Direttore di gara ha parzialmente modificato quanto riferito negli atti ufficiali di gara, dichiarando di aver ricevuto, mentre stava annotando il provvedimento di espulsione del Puca, un forte colpo a mano aperta sulla schiena, confermando comunque di aver individuato il medesimo Puca come autore del gesto violento. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 30 giugno 2005 l'adita Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto la squalifica inflitta al calciatore Puca fino al 31.8.2008, rapportando la sanzione alle responsabilità da ascriversi al medesimo in relazione ai fatti accertati. Avverso tale deliberazione ha proposto appello avanti a questa Commissione la Pol. Vigor Perconti, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni contenute nel reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare e chiedendo un'ulteriore diminuzione dell'entità della sanzione inflitta al proprio tesserato. Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo sia inammissibile. La reclamante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall'art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Vigor Perconti e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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