F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 RICORSO PER REVOCAZIONE INDIPENDENTE SAN SALVARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE DANIELE FINO AL 31.12.2006 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 21 del 16.12.2004)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05
RICORSO PER REVOCAZIONE INDIPENDENTE SAN SALVARIO AVVERSO
LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE
DANIELE FINO AL 31.12.2006 – (Delibera della Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 21 del
16.12.2004)
A seguito di una precisa completa e dettagliata descrizione dei fatti accaduti
nel corso della gara San Salvario/Franceschina, disputatasi il 28.11.2004 il Giudice
Sportivo infliggeva la sanzione della squalifica di anni due al calciatore Daniele
Simone, responsabile di avere ripetutamente trattenuto, minacciato ed insultato il
Direttore di gara rivolgendo altresì allo stesso sputi all’indirizzo dello stesso.
La Commissione Disciplinare confermava la decisione.
Il presente ricorso si fonda sull’utilizzo da parte della società di una
dichiarazione autoaccusatoria di un altro calciatore, De Bartolo Mario, che riferiva
di avere assistito alla gara in qualità di spettatore e di essersi avvicinato a fine gara
alla rete di recinzione, attingendo con più sputi il Direttore di gara. Riferiva in
particolare il De Bartolo a mezzo di uno scritto – successivamente alla decisione di
secondo grado - che la condotta contestata al Simone Daniele era stata invero
tenuta da lui .
Orbene, dal momento che la medesima dichiarazione era stata già resa dal De
Bartolo in uno scritto avente medesimo contenuto rivolto alla Commissione
Disciplinare il ricorso non è ammissibile
Per questi motivi la dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., il ricorso
per revocazione come sopra proposto dalla società Indipendente San Salvario di
Torino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 RICORSO PER REVOCAZIONE INDIPENDENTE SAN SALVARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE DANIELE FINO AL 31.12.2006 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 21 del 16.12.2004)"