F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 RICORSO PER REVOCAZIONE INDIPENDENTE SAN SALVARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE DANIELE FINO AL 31.12.2006 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 21 del 16.12.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 RICORSO PER REVOCAZIONE INDIPENDENTE SAN SALVARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE DANIELE FINO AL 31.12.2006 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D’Aosta – Com. Uff. n. 21 del 16.12.2004) A seguito di una precisa completa e dettagliata descrizione dei fatti accaduti nel corso della gara San Salvario/Franceschina, disputatasi il 28.11.2004 il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione della squalifica di anni due al calciatore Daniele Simone, responsabile di avere ripetutamente trattenuto, minacciato ed insultato il Direttore di gara rivolgendo altresì allo stesso sputi all’indirizzo dello stesso. La Commissione Disciplinare confermava la decisione. Il presente ricorso si fonda sull’utilizzo da parte della società di una dichiarazione autoaccusatoria di un altro calciatore, De Bartolo Mario, che riferiva di avere assistito alla gara in qualità di spettatore e di essersi avvicinato a fine gara alla rete di recinzione, attingendo con più sputi il Direttore di gara. Riferiva in particolare il De Bartolo a mezzo di uno scritto – successivamente alla decisione di secondo grado - che la condotta contestata al Simone Daniele era stata invero tenuta da lui . Orbene, dal momento che la medesima dichiarazione era stata già resa dal De Bartolo in uno scritto avente medesimo contenuto rivolto alla Commissione Disciplinare il ricorso non è ammissibile Per questi motivi la dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 35 C.G.S., il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla società Indipendente San Salvario di Torino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it