F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05 APPELLO DEL CLUB CALCIO S. GREGORIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GREGORIO/VIAGRANDE DEL 17.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 18 del 6.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05 APPELLO DEL CLUB CALCIO S. GREGORIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GREGORIO/VIAGRANDE DEL 17.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 18 del 6.10.2005) La Società Viagrande A.S., iscritta al Campionato di Promozione, Girone B, proponeva, in data 20 settembre 2005, ricorso alla Commissione Disciplinare per ottenere, “ai sensi dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva … l’applicazione della sanzione della perdita della gara per 0-3 nei confronti della Società C.C. San Gregorio” deducendo, a fondamento della propria domanda, la partecipazione del calciatore De Cento Domenico alla gara C.C. San Gregorio - Viagrande Calcio A.S. “benché il medesimo non avesse titolo a parteciparvi in quanto nel C.U. 71 del 28 aprile 2005 e successivamente nel C.U. 6 del 27 luglio 2005 il suddetto doveva scontare 1 (una) giornata di squalifica”. La Società Club Calcio San Gregorio, nelle proprie controdeduzioni, eccepiva, in via preliminare, l’inammissibilità del ricorso proposto ex adverso per la genericità dello stesso dovuta all’imprecisa indicazione della gara interessata e, nel merito, affermava che “l’indicazione riportata nei C.U. in ordine alle squalifiche ancora da scontare non” fosse “vincolante”. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – con decisione pubblicata sul C.U. n. 18 del 5 ottobre 2005 - preso atto che “il calciatore De Cento Domenico non aveva titolo a partecipare alla gara in esame, perchè squalificato, dovendo ancora scontare una giornata di squalifica per recidiva in ammonizioni come riportato sia nel C.U. n. 71 del 27.04.2005 che nel C.U. n. 6 del 27.07.2005” - rilevava che le “eccezioni sostenute in difesa” dalla Società opponente “non possono essere condivise; infatti l’errato richiamo di applicazione dell’art. 7 C.G.S. va riferito a testo prima pubblicato oggi indicato come art. 12 C.G.S., trattasi pertanto, di aggiornamento; l’indicazione della gara non pone dubbio alcuno stante che il calciatore De Cento Domenico ha assunto squalifica nella penultima gara della decorsa stagione (23.4.2005) mai scontata perchè la società di appartenenza (Belpasso) non si è presentata per la disputa dell’ultima gara di campionato sempre della decorsa stagione”. La Commissione aggiungeva pure che “definire, poi, l’indicazione nel C.U. delle squalifiche ancora da scontare è fuorviante. Nel relativo C.U. viene riportato, invece, e precisamente, che ; nel caso in esame quello che più conta, perché conducente alla realtà dei fatti e, quindi, determinante, è la circostanza certa della posizione irregolare del calciatore di che trattasi”. Pertanto, sempre con l’indicata decisione, la Commissione Disciplinare deliberava “di infliggere alla Società C.C. San Gregorio la punizione sportiva della perdita della gara San Gregorio/Viagrande del 17.9.2005 con il punteggio di 0 – 3; di infliggere al calciatore De Cento Domenico (S.Gregorio) una ulteriore giornata di squalifica; senza addebito di tassa”. Il Club Calcio S. Gregorio ha proposto appello – preannunciato con telegramma in data 8 ottobre 2005 - avverso tale decisione con atto spedito il 13 ottobre 2005, affermando che questa aveva erroneamente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso proposto dalla Viagrande Calcio a.s.”, non avendo nulla detto “sulla omessa indicazione della manifestazione e della data della gara assumendo <> come gara quella del 19 settembre u.s.”; che ha ritenuto “errore formale la sbagliata indicazione dell’art. del C.G.S. trattandosi solo di , come se le norme e le leggi potessero essere aggiornate e, non come è giusto, esse possano essere solo o ” e, infine, che l’organo giudicante “si sostituiva alla controparte (A.S. Viagrande) esponendo tutte le argomentazioni che avrebbero dovuto e potuto rendere il reclamo”. Il gravame è infondato e deve essere respinto, con incameramento della tassa, giacchè la decisione della Commissione Disciplinare è adeguatamente motivata e corretta e non merita le censure proposte, L’assunto dell’inammissibilità del reclamo proposto dalla Viagrande Calcio A.S. al Collegio di primo grado, per asserta genericità dell’atto, non può essere condiviso. a) L’art. 29, commi 5 e 6, del Codice di Giustizia Sportiva prescrive che “tutti i reclami e i ricorsi devono essere motivati” e che “i reclami redatti senza motivazione e comunque in forma generica sono inammissibili”. Nel caso di specie il ricorso proposto in data 20 settembre 2005 dalla Viagrande Calcio era sufficientemente motivato e specifico, giacché si denunciava il fatto che il calciatore Domenico De Cento, tesserato per la Società C.C. San Gregorio, aveva fatto parte della squadra di questa società che aveva disputato la gara con quella della ricorrente, “benché il medesimo non avesse titolo a parteciparvi in quanto nel C.U. 71 del 28.4.2005 e successivamente nel C.U. 6 del 27.7.2005 il suddetto doveva scontare 1 (una) giornata di squalifica”. L’oggetto del ricorso, quindi, era identificato, al pari del motivo di doglianza, onde la Commissione Disciplinare poteva esaminarlo nel merito. b) Il rilievo della società reclamante, secondo cui il ricorso non conteneva l’indicazione di quale gara si trattasse - atteso che le squadre delle due società avevano disputato il giorno 11 settembre 2005 l’incontro valido per la “Coppa Italia” di categoria ed il 17 successivo quello per la prima giornata del Campionato di Promozione Regionale – è certamente esatto, ma non determinante. Infatti è agevole rilevare che il ricorso non poteva non riferirsi alla seconda gara, che si era svolta solo da tre giorni allorquando l’istanza di irrogazione della sanzione è stata formulata, e non certo alla prima, anteriore di nove giorni, il cui risultato, quindi, non era più contestabile per essere decorso il termine per proporre la doglianza. Né può parlarsi di inammissibilità del ricorso perché la società ricorrente aveva fatto richiamo all’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, in luogo dell’art. 12 che attualmente disciplina le “sanzioni inerenti alla disputa delle gare”, giacché l’errata indicazione del numero dell’articolo non influisce sulla corretta individuazione della norma che la Commissione Disciplinare doveva applicare ed ha giustamente applicato, ricorrendone i presupposti. c) La sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare è corretta, tenuto conto del fatto che questa ha accertato, in punto di fatto, che alla gara in esame aveva partecipato il calciatore Domenico De Cento, che era stato squalificato per una giornata nella penultima gara della precedente stagione 2004-2005, ma non aveva potuto scontarla giacché la società di appartenenza (il Belpasso) non si era presentata per la disputa dell’ultima gara del medesimo campionato. Assolutamente infondato, poi, è l’assunto che “l’indicazione” della sanzione disciplinare “riportata nei C.U. in ordine alle squalifiche ancora da scontare non” sarebbe “”, atteso che costituisce principio pacifico che “le sanzioni irrogate dagli Organi di giustizia sportiva sono immediatamente esecutive anche se contro di esse sia presentato reclamo” (art. 17, comma 12, C.G.S.). Peraltro, è significativa – pur se non decisiva - la circostanza che la decisione della Commissione Disciplinare in esame - che aveva irrogato al calciatore Domenico De Cento una ulteriore giornata di squalifica - non è stata impugnata da quest’ultimo. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello del Club Calcio S. Gregorio di San Gregorio di Catania (Catania) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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