F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05 APPELLO DELL’A.S. SANTELIANA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA SANTELIANA/SPINETE DEL 4.9.2005 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 30 del 6.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05
APPELLO DELL’A.S. SANTELIANA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ
DEL RECLAMO MERITO GARA SANTELIANA/SPINETE DEL
4.9.2005 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Molise - Com. Uff. n. 30 del 6.10.2005)
All'esito della gara Santeliana/Spinete, disputata il 4.9.2005 e terminata con il
punteggio di 2-2, la A.S. Santeliana proponeva reclamo, adducendo che nell'occasione,
nelle file della squadra avversaria, erano stati schierati i calciatori Doganieri
Donato e Romano Gian Mario in posizione irregolare, perché squalificati.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise, con
delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 30 del 6 ottobre 2005, dichiarava inammissibile
il reclamo per vizio di forma per non avere la reclamante prodotto la ricevuta della
raccomandata comprovante l'invio di copia del reclamo alla società controparte.
Avverso tale decisione ha proposto appello la A.S. Santeliana, opponendo che
la suddetta Commissione Disciplinare aveva errato nel ritenere che essa società
non aveva inviato alla controparte copia del reclamo e reiterando la propria
richiesta di aggiudicazione “a tavolino” della gara.
Il reclamo è fondato.
La reclamante ha, infatti, prodotto la ricevuta della raccomandata a suo tempo
inviata alla controparte.
Gli atti, pertanto, vanno restituiti alla Commissione Disciplinare per l'esame di
merito del reclamo suddetto, previo annullamento della decisione impugnata.
La tassa di reclamo, ai sensi dell'art. 29 comma 13 C.G.S., va restituita.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come innanzi proposto
dall’A.S. Santeliana di Sant’Elia a Pianisi (Campobasso), annulla la decisione
impugnata, ai sensi dell’art. 33, comma 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata
inammissibilità e rinvia gli atti, per il giudizio di merito, alla Commissione
Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise. Ordina la restituzione della tassa
reclamo.
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