F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’A.S. ANASTASIO SALVATORE A.S.D. (GIÀ REAL CASTELLUCCIO) AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTE FINO AL 31.12.2007 AI SIGNORI PANE ANTONINO E PANE ANASTASIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 28.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’A.S. ANASTASIO SALVATORE A.S.D. (GIÀ REAL CASTELLUCCIO) AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTE FINO AL 31.12.2007 AI SIGNORI PANE ANTONINO E PANE ANASTASIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S. (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 8 del 28.9.2005) Con delibera in data 28.9.05 il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Basilicata del Settore Giovanile e Scolastico infliggeva, tra l’altro, la sanzione sportiva della inibizione, fino al 31.12.2007, al Sig. Pane Antonino e al Sig. Pane Anastasio rispettivamente Presidente e Dirigente accompagnatore della società Real Castelluccio, attualmente A.S. Anastasio Salvatore, per violazione dell’art. 1 comma 1) C.G.S.. In particolare, i predetti, sono stati ritenuti responsabili, unitamente ad altri dirigenti della società, di aver impiegato in almeno quattro gare i calciatori Tedesca Fabio e Gallo Roberto i quali in realtà non hanno mai preso parte alle gare. Al loro posto, sotto false generalità, sono scesi in campo calciatori di categoria superiore che per la mancata collaborazione dei dirigenti della ricorrente non è stato possibile identificare. Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale il Sig. Pane Antonino per sé e per il Dirigente accompagnatore Pane Anastasio, assumendo la loro estraneità ai fatti addebitati i quali, anche se non contestati, dovrebbero tuttavia essere attribuiti alla esclusiva responsabilità del Direttore sportivo della società Sig. Pranzani Mario già inibito dal Giudice Sportivo di 2° Grado sino al 31.12.2008. Premesso quanto sopra, occorre subito rilevare che il ricorso proposto nell’interesse di Pane Anastasio deve essere dichiarato inammissibile in quanto risulta sottoscritto dal Sig. Pane Antonino il quale, essendo inibito, non avrebbe potuto sottoscrivere il ricorso in esame. Deve invece essere rigettato il ricorso proposto dal Sig. Pane Antonino. Ed infatti, non essendo in contestazione la sussistenza dei gravi fatti addebitati, non può non riconoscersi la responsabilità a lui derivante dalla carica di Presidente della società avendo egli comunque omesso i controlli in ordine al tesseramento ed impiego dei calciatori che nella sua qualità avrebbe dovuto esercitare. Tale comprovata colpevole omissione induce a ritenere assolutamente infondato il ricorso in esame. Per questi motivi la C.A.F. per l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Anastasio Salvatore di Pignola (Potenza) così decide: - Dichiara inammissibile, per la parte inerente la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2007 inflitta al Sig. Pane Anastasio, perché sottoscritto da Presidente inibito; - Respinto per la parte inerente la sanzione dell’inibizione fino al 31.12.2007 inflitta al Presidente Sig. Pane Antonino. - Dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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