F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’ U.S. FELTRESEPREALPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. FELTRESEPREALPI/U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE DEL 25.9.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 13.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/11/05 APPELLO DELL’ U.S. FELTRESEPREALPI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. FELTRESEPREALPI/U.C. Z.T.L.L. SINISTRA PIAVE DEL 25.9.2005 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 12 del 13.10.2005) L’U.C. ZTLL Sinistra Piave inoltrava reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico lamentando che nell’incontro di calcio del 25.9.2005 con la U.S. Feltreseprealpi, terminato con il punteggio 6 a 0 a favore della Feltrese, avrebbe preso parte alla gara il calciatore Del Bianco Alessandro, non tesserato per quest’ultima società. Il Giudice Sportivo di 2° Grado, accogliendo il reclamo, infliggeva alla U.S. Feltreseprealpi la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 nonché, l’ammenda di Euro 80,00, l’inibizione a carico del Dirigente accompagnatore Sig. Polloni Roberto sino all’11.12.2005, per violazione delle norme federali sull’impiego dei giocatori e, l’inibizione a carico del Presidente della medesima società fino all’11.12.2005, per aver omesso il dovuto controllo nel tesseramento dei calciatori. Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d’Appello Federale la U.S. Feltreseprealpi, assumendo che il calciatore Del Bianco Alessandro era regolarmente tesserato per la società ricorrente a far data dal 17.9.2005 e quindi regolarmente in campo nella gara del 25.9.2005. Il ricorso è fondato. Ed invero, dall’esame della documentazione allegata è rimasto provato che il calciatore Del Bianco è stato regolarmente tesserato dalla società ricorrente il 17.9.2005 e che di tale tesseramento è stata data rituale comunicazione con raccomandata spedita in pari data al Comitato Regionale Veneto (vedi certificazione in atti dell’Ufficio Tesseramento e copia ricevuta raccomandata) . Ne deriva, che, nella gara del 25.9.2005 il calciatore Del Bianco è stato regolarmente impiegato dalla U.S. Feltrese con la conseguenza che va annullata la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado e va ripristinato il risultato di 6 a 0 a favore della Feltrese conseguito sul campo con restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dall’U.S. Feltreseprealpi di Feltre (Belluno), annulla l’impugnata delibera ripristinando il risultato di 6 – 0 conseguito in campo nella gara sopraindicata e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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