F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05 APPELLO U.S. TORRE AVVERSO LA SANZIONE DALLA PENALIZZAZIONE DI N. 20 PUNTI IN CLASSIFICA PER LA STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 E L’AMMENDA DI Û 52,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 55 del 18.5.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05
APPELLO U.S. TORRE AVVERSO LA SANZIONE DALLA PENALIZZAZIONE
DI N. 20 PUNTI IN CLASSIFICA PER LA STAGIONE SPORTIVA
2004/2005 E L’AMMENDA DI Û 52,00, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE VENETO (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff.
n. 55 del 18.5.2005)
L’ U.S. Torre di Padova ha proposto appello avverso la delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto, pubblicata sul
Comunicato Ufficiale n. 55 del 18 maggio 2005 che, in seguito a deferimento del
Presidente del Comitato Regionale Veneto, ha inflitto alla Società appellante la
sanzione della penalizzazione di 20 punti in classifica del Campionato di 1a
Categoria 2004/2005, oltre all’ammenda di euro 52,00, per aver utilizzato, in
numerose gare di detto Campionato, un calciatore in posizione irregolare di
tesseramento.
Nel gravame si deduce, in via pregiudiziale, la nullità del procedimento di primo
grado per violazione del diritto di difesa. Sostiene l’appellante che la Commissione
Disciplinare avrebbe erroneamente deciso di dar corso al dibattimento, alla riunione
del 17.5.2005, nonostante l’impedimento di entrambi i difensori della U.S. Torre.
Tale decisione avrebbe compromesso il diritto dell’incolpata di difendersi
adeguatamente illustrando la memoria difensiva in precedenza tempestivamente
depositata, attività che la persona intervenuta al dibattimento non era in grado di
svolgere, come dalla stessa dichiarato a verbale.
La C.A.F. osserva sul punto che nel procedimento sportivo l’assistenza tecnica
del difensore non è obbligatoria, come rilevato anche dalla Commissione
Disciplinare, ma costituisce una mera facoltà della parte. Di tale facoltà la U.S.
Torre si è avvalsa, prima del dibattimento, mediante il deposito di ampia ed articolata
memoria, ed avrebbe potuto avvalersi, usando la normale diligenza, anche in
sede dibattimentale, avendo conferito il mandato difensivo a due avvocati, entrambi
firmatari della memoria, uno dei quali aveva addotto, alla prima riunione della
Commissione Disciplinare in data 12.5.2005, un impedimento non preclusivo in
senso assoluto della sua partecipazione al dibattimento, anche in considerazione
del differimento disposto in quella riunione dalla Commissione Disciplinare. In ogni
caso, i primi giudici hanno legittimamente ritenuto non documentato, in quanto
non corredato da certificazione medica, l’impedimento addotto dal secondo difensore
in data 17.5.2005. Non ha fondamento in proposito il richiamo fatto dalla difesa
dell’appellante alla normativa di protezione della privacy: infatti lo stesso avvocato
Prete, dichiarando espressamente la patologia da cui è affetto, aveva rinunciato
alla segretezza dei propri dati sensibili. La produzione di un certificato medico,
pertanto, avrebbe avvalorato la fondatezza della giustificazione addotta dal legale,
senza incidere sulla tutela della privacy. La C.A.F. ritiene pertanto, concludendo sul
punto, che nel procedimento di primo grado non si siano verificate limitazioni del
diritto di difesa tecnica dell’appellante.
Con gli ulteriori motivi di gravame, la U.S. Torre deduce: a) l’inammissibilità del
deferimento per violazione dell’art. 25 comma 5 C.G.S., in base al quale il deferimento
per posizioni irregolari di calciatori che abbiano preso parte ad una gara
deve essere proposto entro il settimo giorno dallo svolgimento della gara stessa, e
la mancanza dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa; b) l’erronea
applicazione al caso di specie dell’articolo 32 bis delle N.O.I.F.; c) l’erronea applicazione,
ai fini della determinazione dell’entità della sanzione, dell’articolo 12
comma 8 C.G.S., che disciplina l’ipotesi, non ricorrente nel caso in esame, di irregolarità
imputabili alla Società, in conseguenza delle quali la F.I.G.C. abbia successivamente
revocato il tesseramento del calciatore.
Osserva la C.A.F. che il motivo sub a) è infondato. Il termine di decadenza di
sette giorni dalla data di disputa della gara, previsto dall’articolo 25 n.5 C.G.S. , si
riferisce esclusivamente alla impugnazione della regolarità della gara e quindi del
risultato della stessa e non si applica, invece, ai deferimenti disposti per violazioni
regolamentari commesse da Società che abbiano fatto partecipare a gare calciatori
privi di titolo. Per tali violazioni, che comportano l’adozione di provvedimenti
diversi dalla sanzione di perdita della gara, il deferimento può essere effettuato, per
consolidata giurisprudenza di questa Commissione, anche dopo la scadenza del
predetto termine di decadenza, ma comunque entro il termine di prescrizione . Nel
caso in esame, il deferimento non ha avuto riguardo alla regolarità delle gare alle
quali ha partecipato il calciatore Boschello (ed infatti il risultato delle gare suddette
non è stato messo in discussione, come affermato nello stesso atto di deferimento e ribadito dalla Commissione Disciplinare nella sua motivazione) ma si è riferito
esclusivamente alla violazione regolamentare posta in essere dalla U.S. Torre con
l’utilizzazione in venti gare di campionato del calciatore Boschello in posizione irregolare
per carenza di tesseramento. Nessuna decadenza del potere di deferimento
si è quindi verificata nel caso in esame.
Quanto alla presunta carenza dell’elemento psicologico, è sufficiente rilevare
che l’appellante, avendo avuto conoscenza della posizione del proprio calciatore
e delle norme regolatrici del tesseramento degli svincolati attraverso la pubblicazione
del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Veneto, non può invocare
a propria discolpa una situazione psicologica di buona fede.
Con il motivo sub b) l’appellante sostiene che la norma dell’art. 32 bis N.O.I.F.
trova applicazione soltanto nei confronti dei calciatori che, avendo ottenuto lo svincolo
avvalendosi della possibilità di cui al citato articolo, intendono continuare a
svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa Società dalla quale hanno ottenuto
lo svincolo; per esercitare tale facoltà, essi devono annualmente sottoscrivere
una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento”. Invece il
Boschello, avendo ottenuto lo svincolo nel 2003 da altra Società (la A.C. Virtus
Villanova di Camposampiero) ed essendosi tesserato per l’U.S. Torre nell’agosto
del 2003, non era tenuto a richiedere, al termine della stagione sportiva 2003/2004,
l’aggiornamento del tesseramento a favore di quest’ultima Società, per la quale
doveva considerarsi regolarmente tesserato. La tesi difensiva trova precisa ed
insuperabile smentita negli atti, dai quali risulta che il nominativo del Boschello era
compreso nell’elenco dei calciatori svincolati portato a conoscenza di tutte le
Società da parte del Comitato Regionale Veneto con il Comunicato Ufficiale n.4 del
28.7.2004. Tale Comunicato rendeva edotte le Società della normativa in materia
di svincolo, precisando che i calciatori svincolati ai sensi dell’art. 32bis delle
N.O.I.F., che intendono continuare a svolgere attività sportiva nell’ambito della stessa
Società dalla quale hanno ottenuto lo svincolo, devono annualmente sottoscrivere
una nuova richiesta di “aggiornamento di posizione di tesseramento”. Il mancato
svolgimento di tale formalità da parte dell’U.S. Torre ha, pertanto, determinato
l’irregolarità della posizione del Boschello, che federalmente risultava svincolato
al termine della stagione sportiva 2003/2004 e non più tesserato per la U.S. Torre.
In ordine al motivo sub c), la C.A.F. rileva che i primi giudici hanno adottato la
disposizione dell’art. 12, 8° comma C.G.S., che regola un’ipotesi analoga a quella
in esame sebbene non perfettamente identica, come parametro di riferimento per
la determinazione della sanzione da infliggere alla U.S. Torre. Con motivazione del
tutto condivisibile, i primi giudici hanno ritenuto di riscontrare una stretta affinità,
che giustifica l’adozione della stessa sanzione, fra l’ipotesi in esame, in cui fin dall’origine
la Società ha fatto partecipare ad incontri un calciatore già in quel momento
privo di tesseramento e quella disciplinata dall’art. 12, 8° comma C.G.S., in cui
la Società fa partecipare a gare calciatori ai quali, per effetto di irregolarità
imputabili alla stessa Società, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il
tesseramento.
In conclusione la decisione impugnata è immune da censura, anche in punto di
determinazione dell’entità della sanzione. L’appello deve conseguentemente
essere rigettato, con incameramento della tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla U.S.
Torre di Padova e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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