F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05 APPELLO A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL PRESIDENTE SIG. COSIMO GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI Û 550,00 INFLITTA ALLA STESSA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 653 del 20.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05 APPELLO A.S. PRO CALCETTO AVEZZANO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI ANNI 1 INFLITTA AL PRESIDENTE SIG. COSIMO GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELLA SANZIONE DELL’AMMENDA DI Û 550,00 INFLITTA ALLA STESSA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 653 del 20.5.2005) A seguito di deferimento del Procuratore Federale a carico di Cosimo Giovanni, Presidente dell’A.S. Pro Calcetto Avezzano e di quest’ultima società, per violazione, rispettivamente, dell’art. 1 comma 1 C.G.S. per irregolarità connesse al tesseramento del calciatore Bonvin Franco, e dell’art. 2 comma 4 C.G.S., la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti, Divisione Calcio a Cinque, infliggeva al Cosimo la sanzione dell’inibizione di un anno e alla società la sanzione di 550 euro di ammenda. Avverso questa decisione proponeva appello davanti a questa Commissione il Vice Presidente dell’A.S. Pro Calcetto Avezzano, richiedendo “la riformulazione in toto o in parte della decisione della Commissione Disciplinare”. L’appello è infondato e non può essere accolto. La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e deve ritenersi, qui, integralmente, riportata. I motivi di appello non superano queste conclusioni. Il primo aspetto del deferimento concerne la falsificazione della firma del calciatore Bonvin Franco, apposta sul suo modulo di tesseramento per la società appellante. Il principale elemento di prova è costituito dal fatto che il predetto Bonvin, al tempo della firma del modulo, non si trovava in Italia, ma in Argentina, suo paese di origine (“circostanza quest’ultima oggetto di positivo riscontro documentale, attraverso l’esame del passaporto del detto Bonvin e dei timbri di uscita e di ingresso nel territorio nazionale” (v. decisione della Commissione Disciplinare). Nei motivi si ammette questa circostanza, ma si sostiene che “non appare affatto incredibile” che il Cosimo non possa avere consegnato il modulo (all’interno di una grossa busta) ad un viaggiatore in partenza, dall’aeroporto di Fiumicino, con l’incarico di consegnarlo ad una persona a Buenos Aires. Sul punto, è sufficiente osservare che la società ricorrente non indica i nomi delle persone ( a parte un riferimento generico ad un non meglio conosciuto Rodriguez “sostanzialmente, il procuratore del Bonvin”) che sarebbero state coinvolte in questa vicenda e non fornisce, neppure, alcun principio di prova, in tale senso. Ovviamente né il Rodriguez e né il Bonvin hanno confermato la circostanza. Si rimane in sostanza sul piano delle congetture, fornendo, anche, altre ipotesi, peraltro, tra loro contraddittorie, di ricostruzione della vicenda. Ne consegue che la versione dell’incolpato non può, in alcun modo, ritenersi attendibile. Il secondo aspetto del deferimento concerne l’episodio nel corso del quale il Cosimo ha, mentre era interrogato da un rappresentante dell’Ufficio Indagini, sui fatti di cui sopra, si è impossessato di due fogli del verbale, vi ha apposto delle cancellature, che ne alteravano il contenuto e infine, li ha stracciati, non consentendone l’acquisizione agli atti. Il Cosimo è confesso e le dichiarazioni del rappresentante dell’Ufficio Indagini, sulle modalità di svolgimento dell’episodio,costituiscono un elemento di riscontro. Dei contrasti sulle modalità di verbalizzazione, usate dal Collaboratore dell’Ufficio Indagini, avrebbero, ovviamente, potuto e dovuto essere affrontate e (se possibile) risolte, in ben diverso modo. Le sanzioni sono adeguate all’effettivo grado di lesione del bene protetto e sul punto i motivi sono, praticamente, inesistenti. Consegue l’incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dalla A.S. Pro Calcetto Avezzano di Avezzano (L’Aquila) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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