F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 APPELLO SIG. SOSIC GIORGIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 54 del 16.6.2005).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05
APPELLO SIG. SOSIC GIORGIO, AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE
FINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL
PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE ART. 1, COMMA 1, C.G.S.
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale
Piemonte V.A. – Com. Uff. n. 54 del 16.6.2005).
A seguito di deferimento del Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare
presso il Comitato Regionale Piemonte, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n.
54 del 16 giugno 2005, infliggeva al Consigliere della A.C. Junior San Gaudenzio,
Sosic Giorgio, la sanzione dell’inibizione fino al 30.6.2006, per violazione dell’art. 1
comma 1 C.G.S. per avere contribuito alla partecipazione del calciatore Ketatni
Rackid a sei gare del Campionato di 3a Categoria della predetta società, nonostante
lo stesso fosse svincolato.
Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. Sosic Giorgio,
richiedendo la revoca della sanzione e in subordine la sua riduzione.
L’appello è fondato e deve essere accolto, nei limiti e nel senso che segue.
Il Sosic, pur affermando di avere svolto funzioni di allenatore del A.C. San
Gaudenzio, non nega di essere stato tesserato, per la stessa società, anche come
consigliere.
Relativamente alle sei gare contestate, il Sosic ha, correttamente, evidenziato
che: 1) il Ketatni non risulta, dalla relativa distinta, avere partecipato alla gara
Junior San Gaudenzio/Vignale del 17.10.2004 e 2) di non avere, personalmente,
partecipato alle gare Pastore Terdobbiate/Junior San Gaudenzio del 20.3.2005 e
3) Vignale/Junior San Gaudenzio del 25.3.2005 (v. relative distinte).
Nulla ha, invece, sostanzialmente, detto a sua discolpa per le tre rimanenti gare
del 13.2.2005, del 20.2.2005 e del 27.2.2005 (indicate nel atto di deferimento del
Procuratore Federale) nelle quali risulta avere attestato nella distinta di gara la legittima
partecipazione, alle stesse, dello Ketatni.
La conseguente riduzione delle condotte, ascrivibili all’incolpato, consente di
ridurre la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 31.12.2005.
Di conseguenza va restituita la tassa reclamo.
Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dal
Signor Sosic Giorgio, riduce al 31.12.2005 la sanzione dell’inibizione già inflitta fino
al 30.6.2006 al reclamante e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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