F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 DELLO STATUTO: DEL SIGNOR PASINI ROBERTO, GIÀ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’ ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELLA SIGNORA TERLIZZI LORENZA, GIÀ SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’ ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S.

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 2/C del 14/07/05 DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA 1 DELLO STATUTO: DEL SIGNOR PASINI ROBERTO, GIÀ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’ ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1 C.G.S.; DELLA SIGNORA TERLIZZI LORENZA, GIÀ SEGRETARIO DEL COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA DEL SETTORE PER L’ ATTIVITÀ GIOVANILE E SCOLASTICA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. In relazione ad una delicata e grave situazione di irregolarità amministrativocontabili riguardante il Settore Giovanile e Scolastico del Comitato Regionale Emilia-Romagna, per comportamenti attribuibili al Presidente ed al Segretario addetto alla contabilità del predetto Comitato Regionale S.G.S. (rispettivamente dott. Roberto Pasini e sig.ra Lorenza Terlizzi), la Procura Federale ha dapprima chiesto a questa Commissione d’Appello, con atto del 16 dicembre 2004, la sospensione cautelare dei medesimi dall’esercizio delle funzioni inerenti alla loro carica (sospensione accordata il 21 dicembre 2004 – C.U. n. 24/C del 22 dicembre 2004 – e confermata, ai sensi dell’art. 15 C.G.S., in data 10 gennaio 2005 – C.U. n. 25/C dell’11 gennaio 2005), dopodiché, in data 30 maggio 2005, acquisiti definitivamente gli atti relativi alle indagini sulla gestione contabile e finanziaria del Settore Giovanile Scolastico del Comitato Regionale Emilia Romagna, ha deferito i predetti per grave violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1, comma 1, C.G.S., non prima di aver ritenuto la sussistenza della competenza a giudicare di questa C.A.F. (sui dirigenti federali), in virtù dell’art. 31 dello Statuto federale, competenza da estendersi per le funzioni svolte, per il ruolo ricoperto, con il relativo inquadramento organico, e per la titolarità di una tessera federale anche alla sig.ra Terlizzi, dato il combinato disposto dell’art. 27 dello Statuto e degli artt. 28, comma 7, e 37, comma 1, C.G.S.. I fatti addebitati al dott. Pasini e alla sig.ra Terlizzi (modalità di spesa illegittime, spese non documentate o non idoneamente documentate, importi distratti verso soggetti diversi rispetto ai destinatari indicati nei titoli di pagamento, occultamento di spese illegittime ed erogazione illegittima di spesa in favore di soggetti federali) hanno nel loro complesso prodotto un ingente ammanco a danno del bilancio della sopraindicata articolazione federale, che è stato quantificato in e 214.784,98. Orbene, ai fini del decidere è preliminare, e va affrontata d’ufficio, la questione della sussistenza della competenza a conoscere di questa Commissione d’Appello Federale in ordine alla vicenda. La C.A.F., come è noto, sulla base dell’art. 31, comma 1, del nuovo Statuto federale giudica, in prima istanza, in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali (mentre, ai sensi, dell’art. 32, comma 7, il giudizio in seconda ed ultima istanza spetta alla Corte federale). Se per il Pasini dunque non vi sono discussioni, non può disconoscersi che anche la Terlizzi era, al momento dei fatti, soggetto sottoposto all’ordinamento federale ed in particolare tenuto al rispetto delle norme federali medesime (si veda anche l’art. 27, comma 1, dello Statuto), essendo stata preposta, tra l’altro, a delicate attività di carattere organizzativo e contabile, con i connessi altrettanto rilevanti profili di responsabilità. Come sostenuto dall’Organo requirente federale, può dunque giustamente estendersi, in via di connessione (si può tener conto, ai fini dell’estensione della competenza della C.A.F. anche dei principi di cui agli artt. 28, comma 7, e 37, comma 1, C.G.S., applicabili per la presenza di più incolpati), la giurisdizione di prima istanza applicabile per i dirigenti federali, tenuto anche conto della lata definizione di cui all’art. 36, comma 4, delle N.O.I.F., secondo cui sono considerati tesserati in qualità di titolari di incarichi federali coloro che, pur svolgendo attività retribuita o comunque compensata per la F.I.G.C. o per organismi operanti nell’ambito di essa, “sono incaricati di funzioni proprie dei dirigenti federali ai cui obblighi devono uniformarsi”. Non appare, del resto, un caso che, nella specie, molti atti oggetto di irregolarità contabili erano soggetti alla firma congiunta di entrambi gli incolpati. Ciò posto, premesso che i fatti appaiono sufficientemente comprovati e peraltro in gran parte ammessi dagli stessi accusati, auditi in sede di riunione della presente Commissione, corre l’obbligo di rilevare che nella quantificazione della pena la considerazione della oggettiva gravità dei fatti non può recedere rispetto alle pur pressanti esigenze personali e familiari che, nel caso del Pasini, sulla base di sua stessa ammissione, avrebbero giustificato le illegittimità e gli illeciti contabili perpetrati, tradottisi, tra l’altro, oltre al pagamento di importi senza idonea documentazione giustificativa, in artifizi, iscrizioni contabili fittizie ed occultamenti vari di spese e di somme a vantaggio anche personale dello stesso Pasini. Ritiene, nondimeno, la Commissione doveroso ed equo distinguere le posizioni e le responsabilità, per i fatti come accertati, dei due deferiti, vista la oggettiva minor gravità dei comportamenti ascrivibili alla sig.ra Terlizzi e quindi di dovere accogliere integralmente le richieste della Procura solo per il Presidente Pasini. Per l’effetto viene quindi inflitta a carico del dott. Pasini la sanzione dell’inibizione, ai sensi dell’art.14, comma 1, lett. e), per anni due ed a carico della sig.ra Terlizzi la sanzione dell’inibizione per mesi diciotto, in entrambi i casi decorrenti dalla data della sospensione cautelare. Per questi motivi la C.A.F., accoglie il reclamo proposto dal Procuratore Federale e dichiara i Signori Pasini Roberto e Terlizzi Lorenza responsabili delle incolpazioni loro ascritte e per l’effetto infligge al Signor Pasini Roberto la sanzione dell’inibizione per anni 2, ai sensi dell’ art. 14, comma 1, lett. e), C.G.S., e alla Signora Terlizzi Lorenza l’inibizione per mesi 18 a decorrere dalla data della sospensione cautelare, 22.12.2004, ai sensi dell’art. 15 C.G.S..
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