F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DEL F.C.F. COMO 2000 AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DI _ 3.615,00 INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 104 dell’1.7.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DEL F.C.F. COMO 2000 AVVERSO LA SANZIONE PECUNIARIA DI _ 3.615,00 INFLITTA PER VIOLAZIONE DELL’ART. 32 REGOLAMENTO LEGA NAZIONALE DILETTANTI, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DELLA DIVISIONE CALCIO FEMMINILE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio Femminile – Com. Uff. n. 104 dell’1.7.2005) Su deferimento del Presidente della Divisione Calcio Femminile a carico della società F.C.F. Como 2000 per violazione dell’art 32 del Regolamento della L.N.D. come pubblicato su Com. Uff. n. 1 dell’8 luglio 2004 (nota n. 3356 del 13.5.2005) la società Como 2000 F.C.F. veniva sanzionata con la pena pecuniaria di euro 3.615,00 (Com. Uff. n. 104 del 1 luglio 2005). Il Como 2000 C.F.C. ricorreva avanti alla C.A.F. sostenendo come già in data 13.9.2004 avesse comunicato per iscritto alla L.N.D. la propria assoluta impossibilità a partecipare al Campionato Primavera per la stagione 2004/2005 in quanto non era dotata di sufficiente organico atletico chiedeva pertanto la riforma del provvedimento impugnato. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto. L’art 32 del Regolamento della L.N.D. impone l’obbligo di partecipare alle società affiliate al Campionato Primavera con la seconda squadra; obbligo, nella specie, pacificamente non adempiuto dalla società ricorrente, come dalla stessa ammesso. Trattasi di violazione di carattere formale cui consegue la sanzione che, nella specie, è stata comminata nel minimo della pena Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal F.C.F. Como 2000 di Como e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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