F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05 APPELLO DEL CALCIATORE TANGANELLI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.7.2006 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 5 del 21.7.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 10/10/05
APPELLO DEL CALCIATORE TANGANELLI ANDREA AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.7.2006 INFLITTAGLI A SEGUITO
DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE
TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato
Regionale Toscana – Com. Uff. n. 5 del 21.7.2005)
Il Presidente del Comitato Regionale Toscana, a seguito dell’istruttoria
dell’Ufficio Indagini, deferiva il calciatore Tanganelli Andrea della Polisportiva
Montecchio contestando allo stesso di avere, nel corso della gara “Bettolle/
Montecchio” del 23.1.2005, colpito il Direttore di Gara ad una spalla con una palla
di neve contenente un sasso costringendolo per il dolore a sospendere la partita.
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana con delibera
pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 21 luglio 2005 squalificava il
calciatore fino al 15.7.2006 ritenendolo responsabile dei fatti contestati.
Avverso tale decisione ha proposto rituale ricorso a questa Commissione
d’Appello Federale il Tanganelli assumendo la sua totale estraneità a quanto
accaduto.
Sostanzialmente il ricorrente assume che gli indizi che hanno portato ad
affermare la sua responsabilità non possono nella specie ritenersi gravi, precisi
e concordanti come erroneamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare. Al contrario
il riconoscimento del Tanganelli effettuato dopo la partita da due soggetti,
peraltro non tesserati (Neri Elio e Bracciali Bruno) e, comunque successivamente
non confermato dagli stessi e, inoltre, le modalità temporali del fatto (il lancio della
palla di neve dalla tribuna sarebbe avvenuto solo 7 minuti dopo l’espulsione dal
campo di gioco del Tanganelli) avrebbero dovuto indurre a ritenere il ricorrente
estraneo al fatto.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Ed invero, l’attento esame delle risultanze istruttorie dell’Ufficio Indagini
e la particolare genuinità che deve riconoscersi alle dichiarazioni rese nell’immediatezza
del fatto non lasciano alcun dubbio in ordine alla responsabilità
del Tanganelli del quale, anzi, occorre stigmatizzarne il comportamento anche
in questa sede.
Risulta, infatti, che è stato riconosciuto come sicuro autore del fatto al termine
della partita dai testi Neri e Bracciali la cui attendibilità non può essere messa in
dubbio non avendo essi alcun motivo per accusare ingiustamente il Tanganelli.
Questi, poi, lo hanno subito riferito al Direttore Sportivo del Bettolle Giannini che,
nella immediatezza, ha contestato al Tanganelli che ormai era stato riconosciuto
ricevendo come significativa risposta “lei a dire che sono stato io, io a dire che non
sono stato, siamo in due”.
Orbene, i fatti come sopra esposti, confermati con dovizia di particolari dal Neri,
Bracciali e dal direttore sportivo del Bettolle Giannini nell’interrogatorio da loro
reso al Collaboratore dell’Ufficio Indagini in data 5.3.2005 non consentono alcuna
incertezza in ordine alla responsabilità del Tanganelli.
Né vale rilevare che non sarebbe stato riconosciuto in sede di ricognizione
di persona (effettuata peraltro solo in data 8.4.2005) e alla quale il Tanganelli si è
presentato senza quella barba - pinzo biondiccia con la quale aveva giocato e che
portava da cinque/sei anni. Sulla attendibilità e genuinità di tale mancato riconoscimento
è sufficiente rilevare che non lo ha riconosciuto nemmeno il Giannini
nonostante, per reciproca ammissione, i due si conoscessero già in precedenza.
Infine, non trova riscontro, l’assunto secondo il quale il Tanganelli sarebbe stato
espulso dal campo solo 7 minuti prima e, quindi, non avrebbe avuto il tempo di
cambiarsi e recarsi in Tribuna da dove è stata lanciata la palla di neve.
Come risulta dagli atti ufficiali di gara, è certo, infatti, che il Tanganelli è stato
espulso al 13° del secondo tempo e la partita sospesa solo al 31° certamente in
tempo utile per il Tanganelli.
Premesso quanto sopra esposto, correttamente la Commissione Disciplinare ha
ritenuto gravi, precisi e concordanti gli indizi a carico del Tanganelli ai quali
va aggiunto il riconoscimento effettuato dal Neri nell’immediatezza del fatto che
costituisce una prova testimoniale di sicuro valore probatorio.
Ne deriva che l’appello deve essere rigettato con incameramento della relativa
tassa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dal calciatore
Tanganelli Alfredo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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