F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DELL’A.D.S. PRO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL SIG. GAROZZO ELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.; DELL’AMMENDA DI _ 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4), C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 14 del 15.9.2004)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DELL’A.D.S. PRO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL SIG. GAROZZO ELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.; DELL’AMMENDA DI _ 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4), C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 14 del 15.9.2004) La Commissione Vertenze Economiche in data 5.7.2005 accoglieva l’appello della Società A.C.S. Leonzio 1909 e annullava la decisione della Commissione Premi di Preparazione che aveva attribuito alla società Pro Catania A.S.D. il premio di preparazione per il calciatore Lombardo Antonio trasferito a quest’ultima società. Nella circostanza la Commissione Vertenze Economiche deferiva il Sig. Garozzo Elio Presidente della società Pro Catania innanzi alla Commissione Disciplinare per violazione degli artt. 1 e 2 comma 4) C.G.S, per avere violato i principi di lealtà e correttezza pretendendo il premio di preparazione relativo al tesseramento del calciatore Lombardo Antonio premio che non era dovuto per avere, egli, firmato una liberatoria alla società di provenienza A.C.S Leonzio 1909. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, ritenuta la responsabilità del Garozzo, infliggeva allo stesso la sanzione sportiva della inibizione fino al 31.12.2005 e alla società Pro Catania, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al suo Presidente, l’ammenda di euro 500.00 (delibera del 6.9.2005). Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Commissione d’Appello Federale il Sig. Garozzo Elio in nome proprio e quale Presidente della Pro Catania A.S.D.. A sostegno del gravame il ricorrente sostanzialmente rivendica l’assoluta buona fede con la quale sarebbe stato richiesto dalla società da lui rappresentata il pagamento del premio di preparazione. Tale richiesta, infatti, sarebbe stata erroneamente inoltrata a seguito di un disguido burocratico come confermato anche dall’avente diritto al premio di preparazione in questione dott. Cardaci Gustavo, Presidente della A.C.S. Leonzio 1909, con dichiarazione allegata agli atti del procedimento. Premesso quanto sopra, occorre rilevare che deve essere dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Garozzo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 inflitta alla società Pro Catania. L’appello, infatti, risulta sottoscritto dal Garozzo il quale, in quanto inibito, non avrebbe potuto sottoscrivere il reclamo. Questa Commissione d’Appello Federale ritiene, invece, di poter riconoscere la buona fede con la quale il Garozzo ha fatto richiesta del premio di preparazione in considerazione delle comprovate modalità del fatto. Queste, invero, pur non potendo costituire una esimente, in quanto, il Garozzo nella sua qualità di presidente della società avrebbe dovuto comunque controllare la legittimità della richiesta del premio, tuttavia possono essere valutate positivamente ai fini della misura della sanzione inflitta che, nel caso di specie, può essere limitata al presofferto. Per questi motivi la C.A.F., in parzialmente accoglimento dell’appello proposto dall’A.D.S. Pro Catania di Catania riduce al 28.10.2005 la sanzione inflitta al presidente signor Garozzo Elio. Dichiara inammissibile l’appello per la parte inerente la sanzione dell’ammenda inflitta alla società A.S.D. Catania, perché sottoscritto da presidente inibito. Ordina restituirsi la tassa reclamo.
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