F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05 APPELLO DELL’A.S.D. MOTTA SAN GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL CALCIATORE LAGANÀ ALFREDO PER VIOLAZIONE ART, 6, COMMI 1, 2, 4 E ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MOTTA SAN GIOVANNI/GIOIA TAURO DEL 30.4.2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n.31 del 3.10.2005) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO 2005/2006 INFLITTA ALLE SOCIETÀ GIOIA TAURO E MOTTA SAN GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MOTTA SAN GIOVANNI/GIOIA TAURO DEL 30.4.2005 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 31 del 3.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05 APPELLO DELL’A.S.D. MOTTA SAN GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE E LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI 3 INFLITTA AL CALCIATORE LAGANÀ ALFREDO PER VIOLAZIONE ART, 6, COMMI 1, 2, 4 E ART. 1, COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MOTTA SAN GIOVANNI/GIOIA TAURO DEL 30.4.2005 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n.31 del 3.10.2005) APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 4 PUNTI IN CLASSIFICA NEL CAMPIONATO 2005/2006 INFLITTA ALLE SOCIETÀ GIOIA TAURO E MOTTA SAN GIOVANNI PER VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 4 C.G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MOTTA SAN GIOVANNI/GIOIA TAURO DEL 30.4.2005 A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 31 del 3.10.2005) In via preliminare deve disporsi la riunione dei distinti reclami a motivo della loro connessione oggettiva. Osserva in limine questa C.A.F. che la A.S. Motta San Giovanni ha proposto preannuncio di reclamo con telegramma trasmesso il 6 ottobre 2005 h. 21,43 e, con racc.ta A.R. del 10 ottobre successivo, ha inviato i relativi motivi. Per contro la Procura Federale, con telegramma trasmesso alle h. 11,45 del 13 ottobre 2005, ha proposto preannuncio di reclamo chiedendo, al contempo, copia degli atti ed il 18 ottobre successivo ha provveduto al deposito dei relativi motivi. Ciò premesso deve dichiararsi la inammissibilità di entrambi i gravami siccome proposti in violazione dell’art. 33 n. 2 C.G.S. in relazione al C.U. n. 208/A della F.I.G.C. pubblicato il 21 aprile 2005. Il citato C.U., concernente l’abbreviazione dei termini procedurali per illecito sportivo ed amministrativo, statuisce, infatti, che le decisioni della Commissione Disciplinare potranno essere impugnate, da quanti ne avranno diritto, entro il termine di tre giorni dalla pubblicazione delle stesse sui C.U. delle Leghe o dei Comitati Regionali di competenza e, quindi, entro il 6 ottobre 2005. Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come sopra proposti dall’A.S.D. Motta San Giovanni di Motta San Giovanni (Reggio Calabria) e dal Procuratore Federale li dichiara inammissibili per tardività, ai sensi dell’art. 33, comma 2, C.G.S. in relazione al Com. Uff. n. 208/A del 21.4.2005. Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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