F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05 APPELLO MODICA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL CALCIATORE FAVATA STEFANO E DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE, IL CALCIATORE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 27 DELLO STATUTO F.I.G.C., LA SOCIETÀ DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 187 del 27.5.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 11/07/05 APPELLO MODICA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 6 INFLITTA AL CALCIATORE FAVATA STEFANO E DELL’AMMENDA DI € 1.200,00 ALLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE, IL CALCIATORE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. E DELL’ART. 27 DELLO STATUTO F.I.G.C., LA SOCIETÀ DELL’ART. 2 COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 187 del 27.5.2005) Con ricorso del 20.6.2005, la società Modica Calcio srl. proponeva reclamo avveso la decisione della Commissione Discliplinare presso il Comitato Interregionale di cui al Comunicato Ufficiale n. 187 del 27 maggio 2005 con cui era stata comminata la sanzione della squalifica per sei mesi al calciatore Stefano Favata e quella della ammenda di 1.200,00 euro a carico della società predetta in relazione alla intervenuta proposizione di querela, non autorizzata, da parte del Favata nei confronti del calciatore Ignazio Papa. Premesso che la sola impugnativa qui proposta riguarda le sanzioni surricordate e che la Commissione Disciplinare ha inflitto la sanzione di mesi tre di squalifica al Papa, ritenuto responsabile dello stesso fatto di cui rispondeva il Favata, in ragione dell’intervenuta remissione, comprovato mediante la produzione dell’atto che anche il Favata aveva provveduto anch’egli a rimettere la querela, chiede l’annullamento delle sanzioni inflitte e surricordate, o, in subordine, la restituzione delle stesse. La comprovata proposizione di querela senza la previa autorizzazione federale comporta la sussistenza dell’infrazione ascritta al Favata, cosa questa che esclude che possano annullarsi le sanzioni inflitte; peraltro, la dimostrata remissione della querela da parte del Favata, fa sì che la posizione di tale calciatore sia del tutto assimilabile a quella del Papa: in ragione di tale analogia, se non identità, di fatti specie, appare equo, in parziale accoglimento del reclamo, infliggere la stessa sanzione comminata al Papa e pertanto ridurre la squalifica del Favata a mesi tre e l’ammenda a carico della società a 800,00 euro. Consegue la restituzione della tassa. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Modica Calcio S.r.l. di Modica (Ragusa), riduce rispettivamente, a mesi 3 di squalifica la sanzione già inflitta al calciatore Favata Stefano e a e 800,00 la sanzione dell’ammenda inflitta alla società reclamante. Ordina la restituzione della tassa reclamo.
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