F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DELL’A.S.D. FOLGORE SELINUNTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTE AL SIGNOR DURANTE DAVIDE PER MESI 5 E AL SIGNOR MONTEVERDE BENIAMINO PER MESI 4 , LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 1.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 208 del 14.7.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05
APPELLO DELL’A.S.D. FOLGORE SELINUNTE AVVERSO LE SANZIONI
DELLE INIBIZIONI INFLITTE AL SIGNOR DURANTE DAVIDE PER MESI 5
E AL SIGNOR MONTEVERDE BENIAMINO PER MESI 4 , LA SANZIONE
DELL’AMMENDA DI _ 1.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della
Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n.
208 del 14.7.2005)
Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare, letto il deferimento
del Procuratore Federale a carico dei Sigg.ri Durante Davide e Monteverde
Beniamino, rispettivamente Presidente e Consigliere della società istante, in ordine
alla violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., nonché a carico della medesima società
per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. (relativamente
alle gravi minacce rivolte al Commissario di campo ed all’arbitro durante
l’intervallo tra primo e secondo tempo della gara in epigrafe indicata), ha inflitto al
Sig. Durante l’inibizione per mesi cinque, al sig. Monteverde l’inibizione per mesi
quattro, ed alla società Folgore 2000 Castelvetrano, ora A.S.D. Folgore Selinunte,
l’ammenda di _ 1.000,00.
La società ha proposto quindi reclamo, lamentando l’ingiustizia della decisione,
visto anche che, a seguito dei fatti in questione, essa ha già dovuto subire le
sanzioni della squalifica del campo per tre giornate e dell’ammenda di _ 3.000,00
(come da decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 188 del 30 maggio
2005).
Il reclamo in trattazione, ai limiti della inammissibilità per la genericità dei motivi
dedotti, non può, in ogni caso, essere accolto, fondandosi in realtà le sanzioni
aggiuntivamente inflitte sui gravissimi fatti e le minacce riportati nel rapporto del
Commissario di campo, che hanno dato origine all’ulteriore procedimento su deferimento
dell’Organo requirente federale, fatti relativamente ai quali la sanzione inflitta
in prime cure può addirittura caratterizzarsi per la particolare tenuità.
Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto
dall’A.S.D. Folgore Selinunte di Castelvetrano (Trapani) e dispone incamerarsi la
relativa tassa.
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