F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DELL’A.S.D. FOLGORE SELINUNTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTE AL SIGNOR DURANTE DAVIDE PER MESI 5 E AL SIGNOR MONTEVERDE BENIAMINO PER MESI 4 , LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 1.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 208 del 14.7.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DELL’A.S.D. FOLGORE SELINUNTE AVVERSO LE SANZIONI DELLE INIBIZIONI INFLITTE AL SIGNOR DURANTE DAVIDE PER MESI 5 E AL SIGNOR MONTEVERDE BENIAMINO PER MESI 4 , LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 1.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 208 del 14.7.2005) Con la decisione impugnata, la Commissione Disciplinare, letto il deferimento del Procuratore Federale a carico dei Sigg.ri Durante Davide e Monteverde Beniamino, rispettivamente Presidente e Consigliere della società istante, in ordine alla violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S., nonché a carico della medesima società per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 2, comma 4, C.G.S. (relativamente alle gravi minacce rivolte al Commissario di campo ed all’arbitro durante l’intervallo tra primo e secondo tempo della gara in epigrafe indicata), ha inflitto al Sig. Durante l’inibizione per mesi cinque, al sig. Monteverde l’inibizione per mesi quattro, ed alla società Folgore 2000 Castelvetrano, ora A.S.D. Folgore Selinunte, l’ammenda di _ 1.000,00. La società ha proposto quindi reclamo, lamentando l’ingiustizia della decisione, visto anche che, a seguito dei fatti in questione, essa ha già dovuto subire le sanzioni della squalifica del campo per tre giornate e dell’ammenda di _ 3.000,00 (come da decisione del Giudice Sportivo di cui al Com. Uff. n. 188 del 30 maggio 2005). Il reclamo in trattazione, ai limiti della inammissibilità per la genericità dei motivi dedotti, non può, in ogni caso, essere accolto, fondandosi in realtà le sanzioni aggiuntivamente inflitte sui gravissimi fatti e le minacce riportati nel rapporto del Commissario di campo, che hanno dato origine all’ulteriore procedimento su deferimento dell’Organo requirente federale, fatti relativamente ai quali la sanzione inflitta in prime cure può addirittura caratterizzarsi per la particolare tenuità. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Folgore Selinunte di Castelvetrano (Trapani) e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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