F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTA AL PRESIDENTE, SIGNOR LOTITO CLAUDIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 11, COMMA 2 DELL’ALLEGATO B (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ARBITRALI) DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 109 del 13.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELLA S.S. LAZIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMONIZIONE INFLITTA AL PRESIDENTE, SIGNOR LOTITO CLAUDIO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 11, COMMA 2 DELL’ALLEGATO B (REGOLAMENTO DELLE PROCEDURE ARBITRALI) DEL REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ DI AGENTE DI CALCIATORI E LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI _ 1.000,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4 C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 109 del 13.10.2005) La Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, di seguito a deferimento del Procuratore Federale del 13 settembre 2005, ha assunto il 13 ottobre 2005 la decisione di cui in epigrafe, infliggendo le sanzioni della ammonizione nei confronti del Presidente della S.S. Lazio e dell’ammenda di _ 1000,00 nei confronti della medesima società. Con atto d’appello, ritualmente avanzato dinanzi a questa C.A.F., è stata proposta impugnazione avverso il provvedimento in esame. L’appellante, che riveste la qualifica - ai sensi dell’art. 10.1 N.O.I.F.- di dirigente federale poiché ricopre la carica di Consigliere di Lega nell’ambito della Lega Nazionale Professionisti, ha in primo luogo eccepito l’incompetenza della Commissione Disciplinare a giudicare in prima istanza in ordine ai procedimenti disciplinari riguardanti i dirigenti federali a norma dell’ art. 26 C.G.S. nuovo testo, che - a far data dal 4 ottobre 2005 - ha demandato a questa C.A.F. la predetta competenza; inoltre è stata rilevata la violazione o errata applicazione o interpretazione dell’ art. 1 C.G. S. in correlazione con l’omesso esame di un punto decisivo della controversia prospettato dagli incolpati ed indi la conseguente insufficienza o illogicità della motivazione al riguardo. In particolare il ricorrente, in proprio e nella qualità, lamenta – richiamando all’uopo precedenti giurisprudenziali concernenti inosservanze e/o ritardi nell’adempimento di lodi arbitrali superiori a due anni – che la Commissione Disciplinare, a fronte delle giustificazioni addotte al riguardo dalla parte, abbia incongruamente ritenuto configurare violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità un ritardo di 50 giorni. Preliminarmente, rileva questo decidente che sull’eccezione di incompetenza prospettata con l’ appello in esame non v’è luogo a provvedere in ragione del tempo intercorso tra l’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 26 C.G.S. e la decisione della Commissione Disciplinare impugnata. Nel merito il ricorso è fondato. Dalla disamina della motivazione del provvedimento impugnato, invero, emerge il vizio della motivazione lamentato dall’ odierno ricorrente. In proposito si rileva quanto segue. La Commissione Disciplinare così si è espressa: “Dagli atti ufficiali risulta che la Società, in persona del Presidente e legale rappresentante Claudio Lotito, non ha provveduto a dare esecuzione al lodo emesso dalla Camera arbitrale della F.I.G.C. n. 28 s/s 2004/2005 nei termini previsti, ma soltanto dopo aver ricevuto la comunicazione della trasmissione degli atti alla Procura Federale da parte della Commissione Agenti di Calciatori. Tale comportamento, per giurisprudenza costante, integra la violazione dell’art. 1 del C.G.S. secondo il quale coloro che sono tenuti all’osservanza delle norme federali devono attenersi ai principi di lealtà,correttezza e probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva. Le affermazioni difensive non sono fondate sia perché il principio della sospensione feriale dei termini non trova applicazione nell’ordinamento federale, sia perché il termine di trenta giorni per l’effettuazione del pagamento non è stato comunque rispettato, sia perché nel caso specifico il Lotito è stato deferito in qualità di dirigente di società e non come dirigente federale. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Lotito, alla quale segue quella diretta della società d’appartenenza”. In relazione al punto specifico della decisione sopra richiamato, si rileva l’ insufficienza ed illogicità della motivazione, e deve osservarsi che nel caso in esame sussiste il vizio dedotto, atteso che la decisione della Commissione Discplinare non ha fornito ampia ed esaustiva contezza dell’iter logico argomentativo in virtù del quale, con poco attenta ed incoerente applicazione del disposto di cui all’ art. 1 C.G.S., ha irrogato le sanzioni disciplinari a carico del Presidente e della società reclamanti, omettendo di valutare compiutamente le argomentazioni difensive prospettate al riguardo. Il giudice di primo grado, per vero, è incorso in un chiaro travisamento del fatto (che si risolve nel vizio della motivazione denunciato), perché ha omesso di valutare oggettive e note circostanze di fatto, esplicitate in sede di giudizio disciplinare, relative alle condizioni economico–finanziarie della S.S. Lazio ed alle conseguenti priorità nell’esercizio di impresa che, lungi dal denotare l’intento del soggetto obbligato di volersi sottrarre all’adempimento del Lodo arbitrale, costituiscono ragionevole giustificazione del ritardo ed, in logica conseguenza, non configurano la fattispecie di illecito disciplinare contestata. Deve, dunque, concludersi che la condotta della S.S. Lazio e del suo massimo dirigente, per modalità e circostanze di svolgimento, non ha denotato spregio o disinteresse per le norme che sovrintendono l’attività sportiva tali comunque da concretamente e fondatamente essere riconducibili alla violazione dei doveri previsti dall’art. 1 C.G.S.. L’odierno appello, pertanto, deve essere accolto e conseguentemente deve disporsi la restituzione della tassa versata. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello come sopra proposto dalla S.S. Lazio S.p.A. di Roma, annulla l’impugnata delibera e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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