F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del16/09/05 APPELLO DELL’U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE CECERE DOMENICO A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL’ART. 31, COMMA A, LETT. A3), C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 59 del 9.9.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del16/09/05 APPELLO DELL'U.S. AVELLINO S.p.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA, INFLITTA AL CALCIATORE CECERE DOMENICO A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA A, LETT. A3), C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 59 del 9.9.2005) A seguito di segnalazione della Procura Federale ed esaminata la relativa documentazione televisiva, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti, con delibera n. 38 del 30 agosto 2005, infliggeva al calciatore Cecere Domenico dell'U.S. Avellino la sanzione della squalifica per tre giornate effettive di gara, per avere colpito, con un pugno, un avversario, nel corso della gara Verona/Avellino del 25.8.2005. Avverso questa decisione proponeva appello alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, l'U.S. Avellino, richiedendo la “riduzione della squalifica, inflitta al calciatore Cecere Domenico ad una gara effettiva o in subordine a due gare effettive”. La predetta Commissione Disciplinare confermava la predetta sanzione. Avverso questa decisione l'odierna ricorrente proponeva ricorso alla C.A.F., richiedendo la riduzione della squalifica del calciatore Cecere a due giornate effettive di gara. L'appello è infondato e non può essere accolto. La motivazione della decisione della Commissione Disciplinare è, infatti, condivisibile e deve intendersi, qui, integralmente, riportata. I motivi di appello non inficiano questa conclusione. La sanzione inflitta dal Giudice Sportivo e confermata dalla Commissione Disciplinare è adeguata all'effettivo grado della lesione del bene protetto dalla norma, tenuto conto delle modalità di svolgimento dei fatti, ripresi dalle strutture televisive. Questa considerazione non muterebbe, in astratto, neppure nell'ipotesi che il calciatore del Verona, Sforzini, avesse posto in essere, nei confronti del Cecere, “l'invocata provocazione”, evidenziata dalla Commissione Disciplinare, ma non ravvisabile dalle immagini televisive. La predetta Commissione ha evidenziato,comunque, passando al caso concreto, che, dalle immagini televisive, i due calciatori, in un'azione di gioco, sono caduti a terra e il Cecere ha colpito lo Sforzini con un pugno alla schiena, dopo avergli afferrato la maglia. Non sono, quindi, sussistenti, le invocate “attenuanti”, causate da una sorta di ipotetica (e inesistente) provocazione. I diversi casi di violenza, indicati nell'appello, riguardano situazioni diverse e ovviamente, ogni vicenda deve essere valutata nel proprio specifico contesto. Dalle immagini televisive risulta chiaramente che il Cecere ha colpito l'avversario con un pugno, espressione evidente di un atto di mera violenza e non con “un lieve colpo a mano chiusa, qualificabile come mero gesto di stizza, privo di potenzialità offensiva e pericolosità” come sostenuto nel ricorso. Sulla mancanza di danni dello Sforzini, non vi è nulla da aggiungere a quanto,correttamente, detto dalla Commissione Disciplinare, circa il fatto che “l'idoneità offensiva degli atti va valutata con un giudizio “ex ante”, con prognosi postuma”. La decisione va, dunque, confermata e deve essere, di conseguenza, incamerata la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Avellino di Avellino e dispone l'incameramento della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it