F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DELL’A.C. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORTELLITI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 19.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DELL’A.C. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORTELLITI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 19.10.2005) Con decisione pubblicata sul C.U. n. 62/C del 4 ottobre 2005, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara Ancona/Bellaria Igea Marina disputata in data 2 ottobre 2005, ha inflitto al calciatore dell'A.C. Ancona, Francesco Mortelliti, la squalifica per n. 4 giornate effettive di gara per atto di particolare violenza, consistito nell'aver colpito, con intenzioni lesive, un avversario con un pugno al viso provocandogli un vistoso ematoma e costringendo il calciatore colpito a lasciare il campo in barella. Avverso tale provvedimento, con atto del 7.10.2005, l'A.C. Ancona ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato da quattro a due, ovvero, in subordine, a tre giornate effettive di gara, sostenendo l'involontarietà del gesto del Mortelliti o comunque che esso fosse stato compiuto istintivamente dal calciatore, nel tentativo di divincolarsi da una trattenuta fallosa dell'avversario, senza reali intenzioni lesive. Con delibera pubblicata sul C.U. n. 79/C del 19.10.2005 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo dell'A.C. Ancona, rilevando che l'atto violento compiuto dal Mortelliti, come risultante dal referto dell'assistente dell'arbitro, sarebbe connotato, per sua stessa natura, dall'intenzionalità, dimostrata dal fatto che il colpo sia stato inferto con un pugno, atto per definizione violento ed intenzionale. La misura della sanzione inflitta, poi, sarebbe secondo la Commissione Disciplinare. congrua, perché appena superiore al minimo e perciò proporzionata alle caratteristiche dell'atto violento a alle conseguenze dello stesso. Con atto del 19.10.2005 l'A.C. Ancona ha adito questa Commissione d'Appello Federale, interponendo gravame avverso la suddetta deliberazione e richiedendo la riduzione della sanzione inflitta al Mortelliti a tre sole giornate di squalifica. Secondo la reclamante, la condotta tenuta dal proprio tesserato, ancorché qualificabile come violenta, sarebbe connotata da un elemento soggettivo di colposità, ovvero, tutt'al più, di dolo eventuale, non potendosi ravvisare nella stessa alcun carattere di volontarietà o di dolosa premeditazione, data l'immediatezza della reazione rispetto alla trattenuta dell'avversario e l'istintività del gesto. Di conseguenza, sempre secondo la reclamante, la Commissione Disciplinare avrebbe errato nella commisurazione della sanzione inflitta al calciatore, poiché la scarsa intensità del dolo dello stesso avrebbe comportato l'irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale. Reputa la C.A.F. che il proposto appello sia fondato e meriti perciò accoglimento. Osserva questa Commissione, infatti, come una volta affermata la colpevolezza dell'autore della condotta violenta, l'elemento soggettivo che la connota debba essere valutato dal giudicante, non solo al fine della qualificazione giuridica della condotta medesima, ma anche nella commisurazione della sanzione da infliggere al colpevole. Da un tale angolo visuale, ferma restando la correttezza della qualificazione operata dalla delibera impugnata in ordine alla condotta del Mortelliti come violenta e lesiva, appaiono fondate le argomentazioni difensive della reclamante, che fa derivare dall'analisi della condotta medesima, con procedimento logico condivisibile, la conclusione che il calciatore in parola abbia agito con un grado di intensità dolosa molto limitata, apparendo quindi congrua e proporzionata a tale limitata intensità una quantificazione della sanzione contenuta nei limiti minimi edittali. Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell’appello come innanzi proposto dall’A.C. Ancona di Ancona, riduce a n. 3 gare effettive la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Mortelliti Francesco e dispone la restituzione della tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it