F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE WALTER ADRIAN SAMUEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 35 del 26.8.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DEL F.C. INTERNAZIONALE, AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER TRE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE WALTER ADRIAN SAMUEL (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 35 del 26.8.2005) Il F.C. Internazionale Milano ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare pubblicata sul C.U. n. 35 del 26 agosto 2005 con la quale è stata confermata la squalifica a tre giornate effettive di gara inflitte al calciatore Walter Adrian Samuel dal Giudice Sportivo (come da C.U. n. 31 in data 22 agosto 2005) in relazione al comportamento tenuto nel corso della gara di Supercoppa TIM, Juventus/Internazionale del 20.8.2005 (sputo indirizzato da tergo, a gioco fermo, verso il calciatore avversario Pavel Nedved. Il gravame è basato: 1) sulla presunta violazione dell'art. 33 comma 1 lett. b) C.G.S., in relazione alla riconducibilità del gesto del Samuel alla nozione di “fatti di condotta violenta” ; 2) sulla presunta contraddittorietà della motivazione in merito alla distanza fra il Samuel ed il Nedved; 3) sulla presunta violazione delle norme relative alla commisurazione della pena. Si chiede, inoltre, l'acquisizione della registrazione della trasmissione televisiva “Il processo del lunedì” del 29.8.2005. Nessuno dei motivi del gravame merita accoglimento. Premesso, infatti, che nessun riesame del fatto è possibile in questa sede, onde deve ritenersi ormai accertato definitivamente quanto stabilito dalla Commissione Disciplinare sia in ordine alla distanza fra i due protagonisti della vicenda, sia per quel che riguarda la volontarietà del gesto posto in essere dal Samuel, con conseguente inutilità di ulteriori acquisizioni, questa Commissione ritiene correttamente motivate, da parte della Disciplinare, sia la qualificabilità del fatto come episodio di condotta violenta avvenuta a gioco fermo, in conformità a quanto stabilito dall'art. 31 lett. a3) C.G.S., sia la quantificazione della sanzione in considerazione della obiettiva gravità del fatto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano di Milano e dispone l'incameramento della tassa reclamo.
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