F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 APPELLO DEL CALCIATORE GERVASONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 31 COMMA A3) G.C.S., A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 110 del 14.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 APPELLO DEL CALCIATORE GERVASONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 31 COMMA A3) G.C.S., A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 110 del 14.10.2005) Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 110 del 14 ottobre 2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti respingeva il reclamo proposto dal calciatore Gervasoni Carlo avverso la squalifica per due giornate di gara inflittagli dal Giudice Sportivo (ex art. 31 comma a3/ C.G.S.) in relazione alla gara Verona/Ternana del 9.10.2005 (Com. Uff. n. 108 dell' 11 ottobre 2005). Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che la visione delle immagini televisive del tocco del pallone, da parte del Gervasoni, con il braccio sinistro e della rete che ne era seguita, evidenziava senza possibilità di dubbio che l'arbitro non poteva aver visto, per la sua posizione del momento, il gesto del Gervasoni e che quest'ultimo aveva colpito il pallone con il braccio volontariamente. Si era reso responsabile, in tal modo, di condotta gravemente antisportiva quella individuata dal C.G.S. nella realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano (art. 31 comma a3 C.G.S.). Da qui la sanzione della squalifica. Avverso tale decisione proponeva appello il Gervasoni rilevando come la decisione della Commissione Disciplinare fosse caratterizzata da omessa e contraddittoria motivazione nonché da falsa applicazione della normativa di riferimento. Lamentava, inoltre, che la stessa Commissione aveva ritenuto volontario il tocco del pallone con il braccio, e non invece del tutto casuale e involontario, come dimostrato da una immagine fotografica che allegava. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente revoca della squalifica. L'appello del Gervasoni non è ammissibile. Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d'Appello sia per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate che per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Al di là di mere espressioni di stile concernenti la presunta (ed assolutamente pretestuosa) violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare delle norme del C.G.S. e la presunta (ed ugualmente pretestuosa) contraddittorietà della motivazione (mere espressioni di stile che, in difetto di argomenti a sostegno, non valgono certo a far divenire ammissibile un appello che ammissibile non è); al di là di generiche affermazioni di stile, si stava osservando, il Gervasoni non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine da una diversa valutazione dell'accaduto. Va da sé, di conseguenza, che l'appello, proposto fuori dai casi di cui all'art. 33 punto 1 C.G.S., deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi ampiamente (ed in via quasi esclusiva) messi in evidenza dallo stesso Gervasoni in merito alla involontarietà, secondo il suo assunto, del tocco del pallone con il braccio. Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello del Gervasoni non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle altre materie normativamente previste; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all'origine del presente procedimento. Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto va dichiarato, come già detto, inammissibile. Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.). Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1, C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal calciatore Gervasoni Carlo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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