F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05 APPELLO DEL CALCIATORE GERVASONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 31 COMMA A3) G.C.S., A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 110 del 14.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 20/10/05
APPELLO DEL CALCIATORE GERVASONI CARLO AVVERSO LA
SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
INFLITTA IN APPLICAZIONE DELL’ART. 31 COMMA A3) G.C.S., A SEGUITO
DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE –
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale
Professionisti – Com. Uff. n. 110 del 14.10.2005)
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 110 del 14 ottobre 2005 la
Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti respingeva il
reclamo proposto dal calciatore Gervasoni Carlo avverso la squalifica per due giornate
di gara inflittagli dal Giudice Sportivo (ex art. 31 comma a3/ C.G.S.) in
relazione alla gara Verona/Ternana del 9.10.2005 (Com. Uff. n. 108 dell' 11 ottobre
2005).
Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice
Sportivo, che la visione delle immagini televisive del tocco del pallone, da parte del
Gervasoni, con il braccio sinistro e della rete che ne era seguita, evidenziava senza
possibilità di dubbio che l'arbitro non poteva aver visto, per la sua posizione del
momento, il gesto del Gervasoni e che quest'ultimo aveva colpito il pallone con il
braccio volontariamente. Si era reso responsabile, in tal modo, di condotta gravemente
antisportiva quella individuata dal C.G.S. nella realizzazione di una rete
colpendo volontariamente il pallone con la mano (art. 31 comma a3 C.G.S.). Da qui
la sanzione della squalifica.
Avverso tale decisione proponeva appello il Gervasoni rilevando come la decisione
della Commissione Disciplinare fosse caratterizzata da omessa e contraddittoria
motivazione nonché da falsa applicazione della normativa di riferimento.
Lamentava, inoltre, che la stessa Commissione aveva ritenuto volontario il tocco
del pallone con il braccio, e non invece del tutto casuale e involontario, come
dimostrato da una immagine fotografica che allegava. Chiedeva pertanto l'annullamento
della decisione impugnata e la conseguente revoca della squalifica.
L'appello del Gervasoni non è ammissibile.
Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni
Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d'Appello
sia per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate
che per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Al di là
di mere espressioni di stile concernenti la presunta (ed assolutamente pretestuosa)
violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare delle norme
del C.G.S. e la presunta (ed ugualmente pretestuosa) contraddittorietà della motivazione
(mere espressioni di stile che, in difetto di argomenti a sostegno, non valgono
certo a far divenire ammissibile un appello che ammissibile non è); al di là di
generiche affermazioni di stile, si stava osservando, il Gervasoni non ha proposto
appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto
traenti origine da una diversa valutazione dell'accaduto. Va da sé, di conseguenza,
che l'appello, proposto fuori dai casi di cui all'art. 33 punto 1 C.G.S., deve essere
dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi ampiamente (ed
in via quasi esclusiva) messi in evidenza dallo stesso Gervasoni in merito alla
involontarietà, secondo il suo assunto, del tocco del pallone con il braccio.
Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai
sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere
impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito,
ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga adita come giudice di
secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate.
Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente
procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e
posto che l'appello del Gervasoni non verte su un illecito sportivo né su alcuna
delle altre materie normativamente previste; materie, queste ultime, fra le quali non
rientrano i fatti all'origine del presente procedimento.
Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto va dichiarato, come
già detto, inammissibile.
Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29,
punto 13, C.G.S.).
Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 1,
C.G.S., l’appello come innanzi proposto dal calciatore Gervasoni Carlo e dispone
incamerarsi la tassa reclamo.
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