F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DEL CALCIATORE ILIEV IVICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 127 del 25.10.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 12/C del 28/10/05 APPELLO DEL CALCIATORE ILIEV IVICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 127 del 25.10.2005) Al 28° del primo tempo dell’incontro Messina/Ascoli, valevole per il Campionato di Serie A, disputatasi a Messina il 22 ottobre 2005, l’Arbitro, in conseguenza di un fallo di gioco commesso in area dal difensore Domizzi dell’Ascoli in danno dell’avversario Iliev, concedeva un calcio di rigore al Messina che veniva poi trasformato. Il Procuratore Federale, esaminata la documentazione filmata relativa all’episodio, dalla quale si evidenziava una simulazione del calciatore Iliev, non vista dall’arbitro, inviava rituale e tempestiva segnalazione al Giudice Sportivo, ex art. 31 comma a3) C.G.S.. Il Giudice Sportivo, ritenuti sussistenti i presupposti per l’utilizzazione della prova televisiva, ex art. 31 comma a3) C.G.S. ed esaminata la documentazione filmata relativa all’episodio ripreso da diversi angoli di prospettiva e dalla quale si evidenziava senza incertezza che l’Iliev aveva simulato il contatto con l’avversario (simulazione non vista dall’Arbitro che, pertanto non aveva potuto adottare il conseguente provvedimento tecnico-disciplinare nei confronti dell’Iliev), infliggeva all’Iliev, per la condotta gravemente antisportiva dal medesimo commessa, la squalifica per tre giornate effettive di gara. Sanzione aggravata in quanto connotata da un ulteriore elemento di antisportività posta in essere dall’Iliev “il quale manifestava la propria esultanza tipica del calciatore che ha realizzato una rete e “chiama” i propri compagni ad un abbraccio di congratulazione”. Avverso questo provvedimento l’Iliev reclamava con procedura d’urgenza eccependo, in via preliminare l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 31 comma a3) C.G.S. e nel merito l’insussistenza del fatto. In subordine, esclusa l’aggravante applicata dal Giudice Sportivo, chiedeva la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica. La Commissione Disciplinare, con decisione di cui all’oggetto, respingeva il reclamo confermando il deliberato del Giudice Sportivo. Avverso questa decisione l’Iliev proponeva rituale e tempestivo reclamo chiedendo, in via principale, l’annullamento, senza rinvio, della delibera gravata non sussistendo, a suo avviso, i presupposti ex art. 31 comma a3) C.G.S.; in subordine chiedeva l’annullamento con rinvio al Giudice di Appello in conseguenza della violazione del contraddittorio ed in ulteriore subordine, esclusa l’aggravante così come applicata, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara. Ciò premesso, osserva questa C.A.F. che esaustive e probanti sono le risultanze a carico dell’Iliev come si ricavano dalla documentazione filmata e che evidenziano la “evidente” simulazione realizzata dall’Iliev, per cui equa e proporzionata risulta essere la sanzione comminata. Quanto, poi, alla eccepita violazione del contraddittorio insita, ad avviso del reclamante, nel fatto che egli, per la ristrettezza dei tempi (reclamo ritualmente proposto via fax entro le ore 12 del giorno seguente alla pubblicazione del C.U. recante la decisione che si tendeva gravare e la data, fissata dalla Commissione Disciplinare alle ore 16 del 25 ottobre 2005, per l’esame del reclamo), non aveva potuto presenziare al fine di meglio illustrare la sua tesi difensiva, Osserva, a tal’uopo, questa C.A.F. che l’eccezione è priva di fondamento e deve essere rigettata. Invero, vertendosi in tema di procedimento d’urgenza regolato dall’art. 32 n. 8 del C.G.S., correttamente la Cmmissione Disciplinare, anche a tutela del tesserato reclamante, ha nell’immediatezza fissato la seduta di trattazione del reclamo con onere dell’Iliev di essere presente avendone fatto all’uopo richiesta. Infatti, come sancito dall’art. 17 n. 2 C.G.S., le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U. (24 ottobre 2005). Con la conseguenza, negativa per l’Iliev, che una posticipazione della seduta della Commissione Disciplinare e tenutosi conto del turno infrasettimanale del Campionato fissato per il 26 ottobre 2005, avrebbe, per il medesimo, comportato l’ingiusta impossibilità di parteciparvi nella ipotesi in cui la Commissione Disciplinare lo avesse prosciolto dall’addebito contestatogli. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore IlievIvica e dispone l'incameramento della tassa reclamo.
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