F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05 APPELLO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A PORTE CHIUSE PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E LA SANZIONE DELL’AMMENDA INFLITTA ALLA SOCIETÀ DI _ 10.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.133 del 27.10.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 13/C del 03/11/05
APPELLO DELL’ASCOLI CALCIO 1898 AVVERSO LA SQUALIFICA DEL
CAMPO DI GIUOCO CON OBBLIGO DELLA DISPUTA A PORTE CHIUSE PER
DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E LA SANZIONE DELL’AMMENDA
INFLITTA ALLA SOCIETÀ DI _ 10.000,00 (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n.133 del
27.10.2005)
Al termine della gara un sostenitore dell’Ascoli sparava, dalla propria curva, un
razzo che, attraversato tutto il campo, raggiungeva la curva opposta e feriva al
capo una tifosa della Sampdoria la quale riportava gravi lesioni come da certificazione
medica acquisita agli atti.
Le immagini segnalate dalla Procura Federale, che confermavano il preciso resoconto
del Quarto Ufficiale e del Collaboratore dell’Ufficio Indagini, presente alla
gara, evidenziavano tutta una serie di circostanze correttamente lumeggiate dal
Giudice Sportivo il quale, ritenuto che l’episodio integrava gli estremi di una condotta
violenta, prevista e punita dagli artt. 11, commi 1 e 3, e 9, commi 1 e 2 C.G.S.,
deliberava di infliggere alla Società Ascoli la sanzione disciplinare di cui in epigrafe.
Sanzione che, nella motivata sussistenza dei requisiti di cui all’art. 17 comma 1
C.G.S., veniva dichiarata immediatamente esecutiva.
Avverso questa delibera la Società Ascoli proponeva rituale e tempestivo
reclamo alla Commissione Disciplinare chiedendo la riforma del gravato provvedimento
con la riduzione della squalifica del campo ad una sola giornata.
Eccepiva l’insussistenza del presupposto richiesto dall’art. 11 comma 1 C.G.S.
anche alla luce di dichiarazioni testimoniali acquisite in sede di indagini difensive,
la sproporzione e l’eccessività della sanzione inflitta e dolendosi, infine, che non si
fosse adeguatamente tenuto conto, nella graduazione della stessa, dell’atteggiamento
di dissenso della tifoseria e della fattiva collaborazione prestata.
La Commissione Disciplinare, condividendo la rigorosa ed esaustiva
ricostruzione operata dal Giudice Sportivo circa i gravi fatti così come verificatisi,
deliberava di respingere il reclamo siccome del tutto privo di fondamento anche per
quanto atteneva alla doglianza di “triplice sanzione” (squalifica del campo, porte
chiuse e ammenda) esplicitata dalla reclamante.
Avverso la predetta decisione della Commissione Disciplinare la società Ascoli
proponeva ricorso alla C.A.F. chiedendo la riforma del gravato provvedimento, con
la riduzione della squalifica del campo ad una sola giornata, peraltro già scontata
alla data della discussione del reclamo.
La società Ascoli, assistita dal difensore, ha insistito nel negare che l’individuo
attore del gravissimo gesto potesse essere qualificato un “proprio sostenitore” in
quanto “non era presente sugli spalti durante la partita a sostenere la propria
squadra e non è neppure frequentatore dello Stadio”.
Osserva, a tal uopo, questa C.A.F. che questi assunti sono semplici allegazioni
difensive non supportate da seri e comprovati motivi di riscontro.
Infatti, uno dei testimoni esaminati in sede di indagini, ex art. 391 bis Codice di
Procedura Penale, (Talucci Serafino) ha dichiarato di non conoscere l’autore del
gesto ma di conoscere “di vista il padre”; riesce, quindi, del tutto difficile ascrivere
credibilità al teste allorquando ha, poi, dichiarato che non gli risultava fosse un
tifoso dell’Ascoli e di non averlo mai visto allo Stadio!
Ulteriore valutazione di inaffidabilità deve ascriversi ad altro teste (Cameli
Claudio) il quale, evidentemente motivato dall’amore per la propria squadra, ha
dichiarato che lo conosceva di vista per cui, se costui fosse stato un assiduo frequentatore
della Curva, lo avrebbe visto altre volte.
Testimonianza, questa, di favore ed oltre che da disattendere appare inconferente.
Questa C.A.F. condivide il pregnante assunto del Giudice di prime cure il quale
ha ben osservato che nessuna rilevanza ha la circostanza che l’autore del gesto
delittuoso fosse entrato nei minuti finali della gara o fosse presente sin dall’inizio;
quel che è indubbio è che costui, al termine della gara, si trovava nella curva dei
sostenitori della Società Ascoli e da lì abbia usato lo strumento lanciarazzi ponendo
in essere una condotta preordinata a finalità di violenza, provocando un danno
grave all’incolumità fisica di una persona e costituendo un altrettanto gravissimo
pericolo per l’incolumità fisica di un numero indeterminato di altri sostenitori della
Sampdoria, collocati nella curva loro riservata.
Va, dunque, confermato il giudizio di eccezionale gravità dell’episodio e la
sanzione inflitta in misura attenuata in conseguenza delle circostanze riconosciute
dal Giudice Sportivo nella sua esaustiva motivazione.
Di nessun pregio è, infine, la doglianza di applicazione di una “triplice sanzione”
che la Commissione Disciplinare, con motivazione che si condivide, ha argomentato
con il richiamo al principio generale dettato dall’art. 13 n.1 C.G.S. il quale legittima
l’esercizio di un potere discrezionale, ancorato ovviamente ad una valutazione circa
la natura e gravità delle condotte, nel trattamento sanzionatorio, sia dal punto di
vista quantitativo che qualitativo.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’Ascoli
Calcio 1898 S.p.A. di Ascoli Piceno e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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