F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05 APPELLO DELL’A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE INFLITTA AL SIGNOR TOCCAFONDI PAOLO FINO ALL’8.1.2007 E L’AMMENDA DI _ 5.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 416/C del 13.7.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 7/C del 08/09/05
APPELLO DELL’A.C. PRATO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE
INFLITTA AL SIGNOR TOCCAFONDI PAOLO FINO ALL’8.1.2007 E L’AMMENDA
DI _ 5.000,00 ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO
DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione
Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 416/C del
13.7.2005)
Il 20.7.2005 la società A.C. Prato ha appellato davanti a questa Commissione il
provvedimento della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie
C che con Com. Uff. n.416/C del 13 luglio 2005 ha inflitto la sanzione dell'inibizione
fino all'8.1.2007 al Sig. Toccafondi Paolo, consigliere della società, ed alla
società stessa, per responsabilità oggettiva, la sanzione dell'ammenda di
_ 5.000,00, a seguito di deferimento del Procuratore Federale.
Terminata la gara Pro Patria/Prato del 1° maggio 2005, il collaboratore dell'Ufficio
Indagini posizionato davanti agli spogliatoi della Pro Patria, era testimone
dell'aggressione prima verbale con offese e poi fisica con diversi pugni da parte
del Sig. Toccafondi nei confronti del Sig. Guffanti; uno di questi colpi, portato al viso,
provocava fuoriuscita di sangue dal naso e dalla bocca. In seguito all'aggressione
operata non si scorgevano segni di ravvedimento nell'aggressore Sig. Toccafondi,
tant'è che lo stesso incaricato dell'Ufficio Indagini registrava l'allontanamento
dall'impianto a bordo di un'auto privata.
L'A.C. Prato, nei suoi motivi di appello, inizialmente confuta la ricostruzione
risultante dagli atti ufficiali, sostenendo che fosse stato il Guffanti con il suo atteggiamento
a “provocare” il Toccafondi nell'episodio di cui si tratta. Tale affermazione
non è sostenibile in questa sede, avendo valenza esclusiva in sede probatoria,
quanto risultante dal rapporto degli ufficiali di gara e “le relazioni dell'Ufficio
Indagini“, come previsto dall'art. 31, lett. A) C.G.S..
Prosegue l'appellante A.C. Prato sostenendo l'eccessività delle sanzioni inflitte,
in particolare l'inibizione al Toccafondi, se raffrontata con altri episodi assimilati di
cui si sono resi responsabili calciatori o tecnici a cui sono state comminate sanzioni
più lievi.
Il reclamo deve essere respinto.
Giova sottolineare, laddove fosse necessario, la peculiarità della figura del dirigente,
differenziandola da quella del calciatore o del tecnico; questi ultimi vivono
l'evento agonistico incontro-scontro in prima persona sul campo, un dirigente
sportivo non può farsi trascinare dall'emotività della situazione, dovendo assolvere
a compiti diametralmente opposti rispetto a quelli agonistici.
Le violazioni ascritte al tesserato e conseguentemente alla società per responsabilità
oggettiva come evidenziate dal deferimento del Procuratore Federale, sono
chiaramente individuate e proporzionalmente graduate nelle sanzioni inflitte dalla
Commissione Disciplinare.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.C.
Prato di Prato e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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