F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 20/07/05 APPELLO A.S. ACIREALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VIDALLÈ CALVO JONATHAN DALLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO ALLA A.S. ACIREALE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 3/C del 20/07/05 APPELLO A.S. ACIREALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VIDALLÈ CALVO JONATHAN DALLA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO ALLA A.S. ACIREALE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005). Con nota del 18.2.2005 la Lega Professionisti Serie C chiedeva alla Commissione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 43 comma 4 lettera b) C.G.S. il giudizio in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan. Evidenziava nella richiesta: - che in data 31.1.2005 era stata depositata la variazione di tesseramento a titolo temporaneo del Vidallè dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.C. Acireale; - che in data 2.2.2005 la documentazione era stata completata con la Dichiarazione certificativa di cui alla DPR n. 445/2000; Dichiarazione attestante la idoneità del calciatore all’esercizio dell’attività sportive; - che in data 4.2.2005 la Lega aveva concesso il visto di esecutività del trasferimento; - che in data 8.2.2005 la società cessionaria aveva fatto pervenire alla Lega una propria nota in data 4.2.2005 con la quale, fatta rilevare la non idoneità del Vidallè all’esito delle visite mediche specialistiche, chiedeva l’annullamento del trasferimento ai sensi dell’art. 95 N.O.I.F.; - che con nota in data 11.2.2005 la Lega aveva confermato il visto di esecutività; - infine, che 17.2.2005 la A.S. Acireale aveva inoltrato ulteriore documentazione medica insistendo nella richiesta di risoluzione dell’accordo di trasferimento del calciatore. Il 4.3.2005 la A.S. Acireale inoltrava memoria scritta con allegata certificazione medica prodotta dal calciatore (datata 15.2.2005 e recante prognosi di giorni 30 s.c.) e facendo presente che detto periodo, sommato a quello a partire dal quale era stata riscontrata l’inabilità dell’atleta, superava di 15 giorni il periodo di inabilità in presenza del quale a norma dell’art. 95 comma 11 (rectius 12) N.O.I.F. la società cessionaria è legittimata a chiedere la risoluzione dell’accordo. Chiedeva, pertanto, declaratoria di nullità a tutti gli effetti della variazione di tesseramento del calciatore. Memoria inoltrava pure la S.S. Sambenedettese Calcio (10.3.2005) obiettando che l’accordo di trasferimento era incondizionato; che la certificazione medica prodotta dalla controparte (referto del 3.2.2005) non attestava alcuna invalidità temporanea tale da non consentire al calciatore la pratica dell’attività agonistica; da ultimo, che la certificazione medica datata 15.2.2005 appariva generica non indicando neppure quale fosse il ginocchio infortunato. Chiedeva, di conseguenza, che il tesseramento venisse dichiarato valido. Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D del 22 aprile 2005 la Commissione Tesseramenti dichiarava la validità della variazione di tesseramento ravvisando nel caso sottoposto al suo giudizio la non operatività della clausola risolutiva di cui all’art. 95 comma 12 N.O.I.F.. Rilevava, preliminarmente, che dalla lettura dell’accordo del 31.1.2005 per il trasferimento del Vidallè emergeva con assoluta evidenza che tra la S.S. Sambenedettese Calcio e la A.S. Acireale era stata convenuta la clausola risolutiva dipendente dall’esito della visita medica. Osservava, tuttavia, che la società cessionaria, obbligata ad attenersi a quanto tassativamente previsto dall’art. 95 comma 12 N.O.I.F., pur avendo sottoposto il calciatore a visita medica entro il prescritto termine di giorni 10 giorni dall’accordo, aveva prodotto certificazione medica priva dell’attestazione che l’atleta versava in una condizione di inabilità temporanea tale da non consentirgli la pratica agonistica per un periodo superiore a trenta giorni. Vero è che la A.S. Acireale aveva prodotto (il 4.3.2005) la certificazione datata 15.2.2005, ma – rilevava - problemi di ammissibilità a parte, detta produzione doveva essere considerata tardiva. Dichiarava valida, dunque e come già detto, la variazione di tesseramento del calciatore Vidallè. Avverso detta decisione la A.C. Acireale proponeva appello a questa Commissione osservando innanzi tutto che la mancata indicazione nel certificato medico del 3.2.2005 della durata, superiore a giorni 30, del periodo di inabilità all’attività agonistica doveva ritenersi implicitamente superata dalla descrizione del danno fisico dal quale risultava affetto l’atleta; danno ad andamento cronico, che si colloca tra quelli che possono avere natura (persino) preclusiva alla continuazione dell’attività agonistica, come ampiamente attestato, da Ippocrate in poi, dalla letteratura medica in fatto di malattie della cartilagine articolare del ginocchio. Faceva rilevare, poi, come la S.S. Sambenedettese Calcio si fosse ben guardata dal consegnare la cartella clinica del calciatore, benché ne fosse stata richiesta e fosse tenuta a farlo (art. 44 N.O.I.F.) e come avesse impedito di conoscere, di conseguenza, da quanto tempo all’epoca del trasferimento il calciatore fosse portatore della grave patologia. Chiedeva, dunque, la riforma della decisione impugnata e che questa Commissione dichiarasse nulla ed inefficace la variazione del tesseramento del calciatore Vidallè. L’appello della A.S. Acireale, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile e merita di essere integralmente accolto. Va rilevato, innanzi tutto, che il Vidallè è stato sottoposto alla visita medica che gli ha riscontrato la grave patologia al ginocchio destro il 3.2.2005 e dunque ampiamente nei termini rispetto ai prescritti giorni 10 dalla stipulazione dell’accordo (avvenuta il 31.1.2005) di cui all’art. 95 comma 12 N.O.I.F.. Va rilevato, inoltre, che la comunicazione alla società cedente ed alla Lega per la risoluzione dell’accordo è stata fatta dalla A.S. Acireale appena il giorno successivo, nel pieno rispetto, anche in questo caso, dell’iter procedurale previsto dall’art. 95 citato. Come già osservato dalla Commissione Tesseramenti, non sono in discussione, dunque, il rispetto da parte della società appellante dell’obbligo di sottoporre il calciatore a visita medica entro un certo termine e l’ulteriore obbligo di darne comunicazione alla società cedente ed alla Lega entro un cert’altro termine. Si controverte, e soltanto su questo si incentra del resto l’appello, sulla mancanza nel certificato medico dell’attestazione espressamente prescritta dall’art. 95 N.O.I.F.; dell’attestazione, cioè, della durata dell’inabilità temporanea del calciatore, da dover essere, per dare luogo alla risoluzione dell’accordo, superiore ai trenta giorni. E’ dato di fatto che la certificazione medica del 3.2.2005 non contiene, in effetti, l’attestazione della quale si discute. Con tutto ciò, contrariamente all’avviso della Commissione Tesseramenti, non può ritenersi in questa sede, che non è sede di verifica tecnico-amministrativa della sussistenza dei requisiti formali cui talune disposizioni subordinano il riconoscimento di una qualche potestà, ma è sede di valutazione giurisdizionale della rispondenza alla prescrizione normativa della realtà di fatto; non può ritenersi in questa sede, si stava scrivendo, che la mancanza possa precludere alla A.S. Acireale di ottenere la risoluzione del contratto, posto che l’invalidità del Vidallè ha avuto durata certamente superiore ai trenta giorni e posto che la patologia al ginocchio è stata evidenziata nella certificazione medica del 3.2.2005 in modo talmente preciso e dettagliato da non lasciare dubbi circa la sua natura, le sue caratteristiche e la grave entità. Ne discende che la mera irregolarità formale in cui è incorsa la A.S. Acireale, sicura essendo l’inidoneità all’attività agonistica del Vidallè per periodo superiore ai trenta giorni, non può comportare il diniego della risoluzione del contratto e questo anche senza soffermarsi sull’inottemperanza da parte della S.S. Sambenedettese Calcio dell’obbligo di fare avere alla società cessionaria la cartella clinica del calciatore; quella cartella che nel caso in esame avrebbe permesso alla A.S. Acireale di apprendere da subito, e senza bisogno di visita medica alcuna, le reali condizioni di salute del calciatore e la reale entità della patologia dalla quale era affetto. Alla luce delle considerazioni fin qui esposte non par dubbio a questa Commissione che l’appello della A.S. Acireale debba essere, come già detto, accolto. Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell’art. 21 comma 13 C.G.S. deve essere restituita alla stessa A.S. Acireale. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello proposto dall’A.S. Acireale di Acireale (Catania), annulla la decisione della Commissione Tesseramenti e per l’effetto dichiara non valida la variazione del tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.S. Acireale e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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