F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 01/08/05 APPELLO A.S. ACIREALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VIDALLE’ CALVO JONATHAN DA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO A A.S. ACIREALE (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005).
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 5/C del 01/08/05
APPELLO A.S. ACIREALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI VALIDITÀ
DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE VIDALLE’
CALVO JONATHAN DA S.S. SAMBENEDETTESE CALCIO A A.S. ACIREALE
(Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005).
In data 20.7.2005 la C.A.F. esaminava il reclamo dell’A.S. Acireale avverso la
declaratoria di validità della variazione di tesseramento del calciatore Vidallè Calvo
Jonathan dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.S. Acireale, accoglieva il
reclamo, annullava la decisione della Commissione Tesseramenti e per l’effetto
dichiarava non valida la variazione di tesseramento del Vidallè dalla S.S.
Sambenedettese Calcio alla A.S. Acireale.
Avverso tale pronunciamento C.A.F. proponevano appello per revocazione alla
stessa C.A.F. il calciatore Vidallè e la S.S. Sambenedettese, per omessa comunicazione
a tutte le parti della data di udienza; accertato l’errore procedurale, la C.A.F.
accoglieva i reclami, annullava la sopradetta decisione, fissando la nuova trattazione
del merito all’udienza dell’1.8.2005.
Con nota del 18.2.2005 la Lega Professionisti Serie C chiedeva alla
Commissione Tesseramenti, ai sensi dell’art. 43 comma 4 lettera B C.G.S. il giudizio
in merito alla posizione di tesseramento del calciatore Vidallè Calvo Jonathan.
Evidenziava nella richiesta:
- che in data 31.1.2005 era stata depositata la variazione di tesseramento a titolo
temporaneo del Vidallè dalla S.S. Sambenedettese Calcio alla A.C. Acireale;
- che in data 2.2.2005 la documentazione era stata completata con la Dichiarazione
certificativa di cui alla DPR n. 445/2000; Dichiarazione attestante la idoneità del
calciatore all’esercizio dell’attività sportiva;
- che in data 4.2.2005 la Lega aveva concesso il visto di esecutività del trasferimento;
- che in data 8.2.2005 la società cessionaria aveva fatto pervenire alla Lega una
propria nota in data 4.2.2005 con la quale, fatta rilevare la non idoneità del Vidallè
all’esito delle visite mediche specialistiche, chiedeva l’annullamento del trasferimento
ai sensi dell’art. 95 N.O.I.F.;
- che con nota in data 11.2.2005 la Lega aveva confermato il visto di esecutività;
- infine, che il 17.2.2005 la A.S. Acireale aveva inoltrato ulteriore documentazione
medica insistendo nella richiesta di risoluzione dell’accordo di trasferimento del
calciatore.
Il 4.3.2005 la A.S. Acireale inoltrava memoria scritta con allegata certificazione
medica prodotta dal calciatore (datata 15.2.2005 e recante prognosi di giorni 30
s.c.) e facendo presente che detto periodo, sommato a quello a partire dal quale
era stata riscontrata l’inabilità dell’atleta, superava di 15 giorni il periodo di inabilità
in presenza del quale a norma dell’art. 95 comma 11 (rectius 12) N.O.I.F. la società
cessionaria è legittimata a chiedere la risoluzione dell’accordo. Chiedeva, pertanto,
declaratoria di nullità a tutti gli effetti della variazione di tesseramento del calciatore.
Memoria inoltrava pure la S.S. Sambenedettese Calcio (10.3.2005) obiettando
che l’accordo di trasferimento era incondizionato; che la certificazione medica
prodotta dalla controparte (referto del 3.2.2005) non attestava alcuna invalidità
temporanea tale da non consentire al calciatore la pratica dell’attività agonistica; da
ultimo, che la certificazione medica datata 15.2.2005 appariva generica non indicando
neppure quale fosse il ginocchio infortunato. Chiedeva, di conseguenza, che
il tesseramento venisse dichiarato valido.
Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 24/D del 22.4.2005 la Commissione
Tesseramenti dichiarava la validità della variazione di tesseramento ravvisando nel
caso sottoposto al suo giudizio la non operatività della clausola risolutiva di cui
all’art. 95 comma 12 N.O.I.F..
Rilevava, preliminarmente, che dalla lettura dell’accordo del 31.1.2005 per il
trasferimento del Vidallè emergeva con assoluta evidenza che tra la S.S.
Sambenedettese Calcio e la A.S. Acireale era stata convenuta la clausola risolutiva
dipendente dall’esito della visita medica. Osservava, tuttavia, che la società cessionaria,
obbligata ad attenersi a quanto tassativamente previsto dall’art. 95
comma 12 N.O.I.F., pur avendo sottoposto il calciatore a visita medica entro il
prescritto termine di giorni 10 giorni dall’accordo, aveva prodotto certificazione
medica priva dell’attestazione che l’atleta versava in una condizione di inabilità
temporanea tale da non consentirgli la pratica agonistica per un periodo superiore
a trenta giorni. Vero è che la A.S. Acireale aveva prodotto (il 4.3.2005) la
certificazione datata 15.2.2005, ma – rilevava - problemi di ammissibilità a parte,
detta produzione doveva essere considerata tardiva.
Dichiarava valida, dunque e come già detto, la variazione di tesseramento del
calciatore Vidallè.
Avverso detta decisione la A.C. Acireale proponeva appello a questa
Commissione osservando innanzi tutto che la mancata indicazione nella certificato
medico del 3.2.2005 della durata, superiore a giorni 30, del periodo di inabilità
all’attività agonistica doveva ritenersi implicitamente superata dalla descrizione del
danno fisico dal quale risultava affetto l’atleta; danno ad andamento cronico, che si
colloca tra quelli che possono avere natura (persino) preclusiva alla continuazione
dell’attività agonistica, come ampiamente attestato, da Ippocrate in poi, dalla letteratura
medica in fatto di malattie della cartilagine articolare del ginocchio. Faceva
rilevare, poi, come la S.S. Sambenedettese Calcio si fosse ben guardata dal consegnare
la cartella clinica del calciatore, benché ne fosse stata richiesta e fosse
tenuta a farlo (art. 44 N.O.I.F.) e come avesse impedito di conoscere, di conseguenza,
da quanto tempo all’epoca del trasferimento il calciatore fosse portatore della
grave patologia. Chiedeva, dunque, la riforma della decisione impugnata e che
questa Commissione dichiarasse nulla ed inefficace la variazione del tesseramento
del calciatore Vidallè.
Nella seduta del 20.7.2005 questa Commissione d’Appello accoglieva l’appello
e dichiarava non valida la variazione del tesseramento del calciatore dalla S.S.
Sambenedettese Calcio alla A.C. Acireale. Osservava, in estrema sintesi, che la
mancata attestazione della durata della inabilità nella certificazione del 3.2.2005
costituiva un vizio meramente formale che, alla luce della reale gravità della patologia
dalla quale risultava affetto il Vidallè, come dettagliatamente descritta nella
medesima certificazione, non poteva precludere la risoluzione del contratto (decisione
di cui al Com. Uff. n. 3/C del 21.7.2005) .
Della decisione appena detta si dolevano sia la S.S. Sambenedettese Calcio
che il Vidallè. Se ne dolevano sotto il profilo della mancata comunicazione della
data dell’udienza fissata da questa Commissione per l’esame del caso.
Proponevano, perciò, appello per revocazione a norma dell’art. 35 C.G.S.. Questa
Commissione riteneva fondato l’appello, l’accoglieva e fissava l’ulteriore udienza
del 1°.8.2005 (decisione di cui al Com. Uff. n. 4/C del 27.7.2005).
Nella seduta appena detta questa Commissione, presente il solo legale della
S.S. Sambenedettese Calcio che si richiamava sostanzialmente agli argomenti
esposti nella memoria del 10.3.2005, riteneva l’appello in decisione.
Come già in occasione del primo esame del caso riguardante il trasferimento del
calciatore Vidallè, ritiene questa Commissione che l’appello della A.S. Acireale meriti
di essere integralmente accolto e che vada accolto per le medesime ragioni già
esposte la volta precedente. Che non possono che essere integralmente ribadite.
Bisogna rilevare, dunque, ed innanzi tutto, che il Vidallè è stato sottoposto alla
visita medica che gli ha riscontrato la grave patologia al ginocchio destro il 3.2.2005
e pertanto ampiamente nei termini rispetto ai prescritti giorni 10 dalla stipulazione
dell’accordo (avvenuta il 31.1.2005) di cui all’art. 95 comma 12 N.O.I.F.. Bisogna
rilevare, inoltre, che la comunicazione alla società cedente ed alla Lega per
la risoluzione dell’accordo è stata fatta dalla A.S. Acireale appena il giorno
successivo, nel pieno rispetto, anche in questo caso, dell’iter procedurale previsto
dall’art. 95 citato.
Come già osservato dalla Commissione Tesseramenti, non sono in discussione,
dunque, il rispetto da parte della società appellante dell’obbligo di sottoporre il
calciatore a visita medica entro un certo termine e l’ulteriore obbligo di darne
comunicazione alla società cedente ed alla Lega entro un cert’altro termine.
Si controverte, e soltanto su questo si incentra del resto l’appello, sulla mancanza
nel certificato medico dell’attestazione espressamente prescritta dall’art. 95
N.O.I.F.; dell’attestazione, cioè, della durata dell’inabilità temporanea del calciatore,
da dover essere, per dare luogo alla risoluzione dell’accordo, superiore ai trenta
giorni.
E’ dato di fatto che la certificazione medica del 3.2.2005 non contiene, in
effetti, l’attestazione della quale si discute. Con tutto ciò, contrariamente all’avviso
della Commissione Tesseramenti, non può ritenersi in questa sede, che non è sede
di verifica tecnico-amministrativa della sussistenza dei requisiti formali cui talune
disposizioni subordinano il riconoscimento di una qualche potestà, ma è sede di
valutazione giurisdizionale della rispondenza alla prescrizione normativa della realtà
di fatto; non può ritenersi in questa sede, si stava scrivendo, che la mancanza
possa precludere alla A.S. Acireale di ottenere la risoluzione del contratto, posto
che l’invalidità del Vidallè ha avuto durata certamente superiore ai trenta giorni e
posto che la patologia al ginocchio è stata evidenziata nella certificazione medica
del 3.2.2005 in modo talmente preciso e dettagliato da non lasciare dubbi circa la
sua natura, le sue caratteristiche e la grave entità.
Ne discende che la mera irregolarità formale in cui è incorsa la A.S. Acireale,
sicura essendo l’inidoneità all’attività agonistica del Vidallè per periodo superiore ai
trenta giorni, non può comportare il diniego della risoluzione del contratto e questo
anche senza soffermarsi sull’inottemperanza da parte della S.S. Sambenedettese
Calcio dell’obbligo di fare avere alla società cessionaria la cartella clinica del
calciatore; quella cartella che nel caso in esame avrebbe permesso alla A.S.
Acireale di apprendere da subito, e senza bisogno di visita medica alcuna, le reali
condizioni di salute del calciatore e la reale entità della patologia dalla quale era
affetto.
Alla luce delle considerazioni fin qui esposte non par dubbio a questa
Commissione che l’appello della A.S. Acireale debba essere, come già detto,
accolto. Quanto alla tassa reclamo, questa, a norma dell’art. 21 comma 13 C.G.S.
deve essere restituita alla stessa A.S. Acireale.
Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell’appello proposto dalla A.S.
Acireale di Acireale (Catania), annulla la decisione della Commissione Tesseramenti
e per l’effetto dichiara non valida la variazione di tesseramento del calciatore Vidallè
Calvo Jonathan dalla S.S. Sambenedettese alla A.S. Acireale. Ordina la restituzione
della tassa reclamo.
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