F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELL’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CARBONARO FABIO DALL’A.S.D. FO.CE.VARA ALL’ A.S. MELFI S.R.L. DEL 31.8.2004 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D dell’ 11.7.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 29/09/05 APPELLO DELL’ A.S. MELFI S.R.L. AVVERSO LA DECLARATORIA DI NULLITÀ DELLA VARIAZIONE DI TESSERAMENTO DEL CALCIATORE CARBONARO FABIO DALL’A.S.D. FO.CE.VARA ALL’ A.S. MELFI S.R.L. DEL 31.8.2004 (Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 2/D dell’ 11.7.2005) Con la decisione impugnata, la Commissione Tesseramenti, accogliendo il reclamo dei genitori del calciatore minore Carbonaro Fabio, che avevano dedotto di non aver mai apposto la propria firma al relativo atto, ha dichiarato nullo il trasferimento, per evidente apocrifia delle firme necessarie per la validità dell’atto stesso, del detto calciatore dalla A.S.D. Fo.Ce. Vara alla A.S. Melfi, disponendo, altresì, il deferimento alla Lega Professionisti Serie C delle menzionate società e dei loro rispettivi Presidenti pro tempore (per violazione dell’art. 1 C.G.S., avendo contribuito alla formazione di un atto invalido in quanto recante la firma apocrifa dei genitori). Con il reclamo in trattazione, la società Melfi deduce l’erroneità delle motivazioni poste a base dell’accoglimento del reclamo, nonché l’iniquità del disposto deferimento, lamentando tra l’altro la mancata acquisizione di un’apposita perizia calligrafica. Invoca, in ogni caso, la perfetta buona fede dei vertici della società appellante, stante anche il comportamento concretamente tenuto dai genitori del Carbonaro, che mai in precedenza avrebbero neanche lontanamente paventato la non autenticità della loro sottoscrizione, nonché dal calciatore stesso, che avrebbe militato per ben due mesi (da settembre a novembre 2004), addirittura quale capitano, nella squadra melfitana partecipante al Campionato Nazionale Berretti. Il reclamo non può essere accolto, stante l’evidente difformità, per andamento e tratto grafico, delle firme genitoriali apposte sull’atto di variazione del tesseramento rispetto a quelle apposte sui documenti di riconoscimento, risalenti a data anteriore. Né in questa sede può rilevare l’eventuale buona fede della dirigenza della società reclamante, che chiede in ogni caso di essere scagionata da ogni addebito, dovendosi rimandare ogni valutazione in merito alla responsabilità dell’accaduto al procedimento introdotto dall’atto di deferimento. Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’A.S. Melfi S.r.l. di Melfi (Potenza). Ordina incamerarsi la tassa reclamo.
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