F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE STORARI MARCO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 29.7.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05
APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO
DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL
CALCIATORE STORARI MARCO (Delibera della Commissione Vertenze
Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 29.7.2005)
Con reclamo del 30.9.2005, l’U.S. Ladispoli ricorreva avverso il provvedimento
della Commissione Vertenze Economiche in data 29.7.2005 con cui era stata
respinta la richiesta della stessa Società di ottenere, ai sensi dell’art. 99 bis NOIF il
compenso forfettario ivi previsto per la formazione impartita al calciatore Marco
Storari, che aveva militato nella stagione sportiva 1994/1995 nel Ladispoli ed aveva
fatto il suo esordio effettivo in Serie A con il F.C. Messina Peloro il 12. 9. 2004.
Va esaminata preliminarmente l’eccezione procedurale della controinteressata
Società Messina, che lamenta il mancato invio del preannuncio di reclamo da parte
del Ladispoli, con violazione dell’art. 34, n. 1 C.G.S..
In conformità alla già affermata giurisprudenza di questa Commissione,
l’eccezione non ha pregio: deve infatti ritenersi che l’art. 46, quarto comma,
costituisca norma speciale rispetto all’art. 33 C.G.S. e che pertanto nella fattispecie
non risulti applicabile la normativa invocata.
Venendo al merito, risulta pacifico che lo Storari risulta tesserato, come Giovane
di Serie, dalla A. S. Roma per le stagioni 90/91, 91/92, 92/93 e 93/94; successivamente,
per la sola stagione 94/95, risulta tesserato per il Ladispoli, ove prese parte
complessivamente a dodici gare. Successivamente, il calciatore ha militato in due
riprese presso il Perugia, per una stagione al Montevarchi, per tre all’Ancona e per
una al Napoli, prima di giungere al Messina, ove solo nel 2004 ha disputato la sua
prima partita in serie A.
Su questa base, il Ladispoli, unica Società dilettantistica presso cui il calciatore
ha militato, reclama la corresponsione, per intero, del compenso di cui all’art. 99
bis N.O.I.F..
La norma invocata, la cui formulazione è stata in diverse sedi ritenuta
insoddisfacente, prevede la corresponsione del compenso forfettario quale
contropartita della formazione impartita al calciatore.
Va subito detto che l’aggettivo forfettario ha il solo significato di stabilire che la
misura del compenso è fissa e che lo stesso va pertanto ripartito tra gli aventi
diritto, ove siano più di uno; ogni altra lettura del vocabolo appare fuorviante
ed ingiustificata.
Ciò posto, la norma è chiara (almeno) nello stabilire che origine del diritto al
premio è la formazione impartita al calciatore; nella specie, devesi dunque stabilire
se in effetti, considerati i trascorsi dello Storari prima di arrivare al Ladispoli, possa
ritenersi che tale Società abbia impartito una formazione al calciatore.
La previa appartenenza dello Storari alla Roma, quale Giovane di Serie per
quattro stagioni sportive, sino all’età di diciassette anni compiuti, impone una
riflessione non solo cronologica; devesi evidenziare che le Società professionistiche
di rango, quale deve essere considerata al di là di alcun dubbio la Roma, hanno
particolari e specializzati tecnici che curano i giovani, tanto da ottimizzare
l’identificazione ed il soddisfacimento delle diverse esigenze, non solo tecniche, degli stessi. Inoltre, all’età di diciassette anni, appare plausibile ritenere che, dopo quattro
stagioni sportive, la formazione del calciatore debba ritenersi conclusa e ciò a
prescindere dal successivo sviluppo della di lui carriera, stante che se è condivisibile
la tesi secondo cui ogni esperienza può successivamente contribuire al
miglioramento del rendimento dell’atleta, tanto non può però considerarsi
preparazione, ma naturale sviluppo delle di lui doti, in virtù dell’esperienza mano
a mano formatasi nel calciatore.
Dovendo dunque applicare una norma che non crea dubbi nel legare la corresponsione
del compenso alla formazione impartita al calciatore, nel caso di specie
deve escludersi che il Ladispoli abbia concorso nella formazione dello Storaci, la
formazione del quale deve ritenersi compiuta presso la Roma, in quattro stagioni di
permanenza presso quella Società quale Giovane di Serie; è appena il caso di rilevare
che appare ininfluente l’ulteriore specificazione secondo cui lo Storari, per un
breve periodo della stagione 94/95, sarebbe stato in prestito presso il Ladispoli,
cosa questa che esime dall’affrontare la tematica della ritualità della produzione
attestante tale elemento.
Il reclamo non può essere pertanto accolto; consegue l’incameramento della
tassa relativa.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S.
Ladispoli di Ladispoli (Roma) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
Share the post "F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’U.S. LADISPOLI AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL “PREMIO ALLA CARRIERA” EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE STORARI MARCO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 4/D del 29.7.2005)"