F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DELL’U.S.D. VICTORIA IVEST AVVERSO IL MANCATO RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F., RELATIVO AL CALCIATORE ALBINO MARCELLO (Delibera della Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05
APPELLO DELL’U.S.D. VICTORIA IVEST AVVERSO IL MANCATO
RICONOSCIMENTO DEL PREMIO ALLA CARRIERA, EX ART. 99 BIS N.O.I.F.,
RELATIVO AL CALCIATORE ALBINO MARCELLO (Delibera della
Commissione Vertenze Economiche – Com. Uff. n. 6/D dell’8.9.2005)
Con decisione pubblicata sul C.U. n. 6/D dell'8.9.2005, la Commissione Vertenze
Economiche ha respinto il reclamo proposto in data 6.7.2005 dall'U.S.D. Victoria
Ivest al fine di ottenere il pagamento, da parte del Modena F.C., del premio alla
carriera previsto dall'art. 99 N.O.I.F. per il calciatore Marcello Albino, sia per
prescrizione del relativo diritto di natura economica, sia per mancanza del
presupposto legale atto a far insorgere il diritto al pagamento di detto premio. In
particolare, la C.V.E., accogliendo sul punto l'eccezione formulata dalla società
resistente, ha evidenziato come l'Albino, precedentemente al tesseramento a
favore della società ricorrente, avesse militato, ancorché come “giovane di serie”,
in altra società professionistica (Torino Calcio).
Avverso tale provvedimento, con atto spedito in data 5.10.2006, l'U.S.D. Victoria
Ivest ha proposto reclamo avanti a questa Commissione d'Appello Federale,
reiterando le proprie richieste e censurando l'impugnata delibera in punto di
accertamento dell'intervenuta prescrizione del diritto fatto valere.
Reputa la C.A.F. che il proposto appello non possa trovare accoglimento
In disparte ogni valutazione circa la fondatezza o meno dell'eccezione di
intervenuto integrale decorso del termine prescrizionale sollevata prime cure dalla
difesa del Modena F.C., appare a questa Commissione assorbente la circostanza,
correttamente evidenziata anche dalla delibera impugnata, secondo la quale il
calciatore Albino, che ha esordito in Serie A appunto nel Modena F.C., risulti essere
stato tesserato, prima che per la società reclamante, per altra società appartenente
alla Lega Professionisti, per la stagione sportiva 1985 - 1986. Ciò, già di per sé,
sarebbe sufficiente ad escludere la ricorrenza del presupposto integrante il diritto a
percepire il premio alla carriera di cui all'99 N.O.I.F. da parte della società dilettantistica
nelle cui fila il calciatore ha militato.
A ciò si aggiunga che, come risulta dallo storico dell'Albino, lo stesso è stato
tesserato per una sola stagione sportiva per l'U.S.D. Victoria Ivest (1986 - 1987),
mentre in quella precedente e per ben quindici stagioni successive è sempre stato
tesserato per società professionistiche, prima di esordire in Serie A, nella fila del
Modena F.C., in data 14.9.2002. E poiché, secondo la costante giurisprudenza di
questa C.A.F., nella verifica della ricorrenza del presupposto integrante il diritto
a percepire il premio di cui all'art. 99 N.O.I.F. il giudicante non può esimersi dal
valutare, anche al di là delle mere risultanze formali della carriera del calciatore che
abbia esordito nella massima serie, l'efficacia causale che sulla preparazione dello
stesso possa presumibilmente aver avuto, secondo un prudente apprezzamento, la
società dilettantistica, appare logico concludere che, nel caso di specie, nessun
premio debba essere riconosciuto alla società reclamante, per la quale l'Albino
è stato tesserato per un solo anno, oltretutto proveniente da altra società
appartenente alla sfera professionistica, non potendo di certo presumersi che sulla
complessiva preparazione sportiva del calciatore in questione possa aver in
qualche modo influito quella temporalmente assai limitata parentesi nelle fila
dell'U.S.D. Victoria Ivest.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come sopra proposto dall’U.S.D.
Victoria Ivest di Torino e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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