F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DEL SIG. SORRENTINO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI PER ANNI UNO, PER VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 9/F del 25.7.2005)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05
APPELLO DEL SIG. SORRENTINO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA
SOSPENSIONE DALL’ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI PER ANNI UNO,
PER VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, AI SENSI DEGLI
ARTT. 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della
Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 9/F del 25.7.2005)
Con atto d’appello, ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’avv. Luigi
Sorrentino ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe.
La decisione, oggetto dell’ odierno ricorso, ha irrogato nei confronti del ricorrente
la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dall’Albo degli Agenti
di Calciatori per violazione della clausola compromissoria, ai sensi degli artt. 17 e
23 Regolamento Agenti di Calciatori.
L’appellante lamenta, ai sensi dell’art. 33.1 lett. d) C.G.S. in relazione all’art. 18.5
del Regolamento Agenti di Calciatori, che con la decisione in esame la
Commissione Agenti di Calciatori ha erroneamente applicato le norme dianzi richiamate
con riguardo ad un rapporto, quello intercorrente tra il medesimo avv. Luigi
Sorrentino ed il calciatore Alessandro Moro, non riconducibile ad un contratto d’agenzia
disciplinato dal Regolamento anzidetto, bensì ad un contratto di mandato
sottoposto alle generali disposizioni del Codice Civile.
Pertanto, a parere dell’appellante, nessuna violazione della clausola compromissoria
si è verificata nel caso specifico, essendo stato stipulato il contratto di
mandato per finalità diverse da quelle previste dal rapporto di agenzia e di cui agli
artt. 3-4-5-10 e 11 del Regolamento Agenti di Calciatori.
L’assunto difensivo è privo di pregio e, conseguentemente, l’appello è infondato.
I calciatori, a norma dell’art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori, non possono
avvalersi dell’opera di un agente non iscritto all’albo, salvo che si tratti di un
avvocato iscritto all’ordine forense e per “attività conforme alla normativa professionale
vigente”.
L’avvocato Luigi Sorrentino, oltre ad essere iscritto all’albo professionale, risulta
iscritto anche all’Albo degli Agenti di Calciatori.
Le modalità di esecuzione dell’incarico di agente di calciatori sono disciplinate
dagli artt. 10 ed 11 del citato regolamento.
Orbene, il contratto stipulato tra l’avv. Sorrentino ed il calciatore Moro - titolato
Contratto di Mandato - altro non costituisce che un rapporto di agenzia rientrante
tra quelli disciplinati dal Regolamento Agenti di Calciatori, solo a leggere al riguardo
la clausola contrassegnata dal numero 1 ove testualmente si conviene che “il
calciatore conferisce incarico, in via esclusiva, all’avv. Sorrentino affinché lo rappresenti
e lo assista nell’attività diretta alla definizione della durata e del compenso
della prestazione sportiva con società di calcio professionistico; all’assistenza del
calciatore professionista nel rapporto con la società; alla cessione, anche a favore
di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di calcio professionistico,
dell’utilizzo dell’immagine, del nome o di quanto consimile del calciatore
professionista .........”.
Il ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice ordinario presentato dall’avv,
Sorrentino, pertanto, ha costituito, come correttamente rilevato dal primo decidente
nel provvedimento impugnato, violazione dell’art. 23/4 del Regolamento
Agenti di Calciatori.
In nessuna delle asserite censure, dunque, è incorsa la Commissione Agenti di
Calciatori e, pertanto,alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione
non merita riforma e l’appello deve essere rigettato.
La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della
reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata.
Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’avv.
Sorrentino Luigi e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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