F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DEL SIG. SORRENTINO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI PER ANNI UNO, PER VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 9/F del 25.7.2005)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 15/C del 07/11/05 APPELLO DEL SIG. SORRENTINO LUIGI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DALL’ALBO DEGLI AGENTI DI CALCIATORI PER ANNI UNO, PER VIOLAZIONE DELLA CLAUSOLA COMPROMISSORIA, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 23 REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI (Delibera della Commissione Agenti di Calciatori – Com. Uff. n. 9/F del 25.7.2005) Con atto d’appello, ritualmente proposto dinanzi a questa C.A.F., l’avv. Luigi Sorrentino ha proposto impugnazione avverso il provvedimento di cui in epigrafe. La decisione, oggetto dell’ odierno ricorso, ha irrogato nei confronti del ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione per un anno dall’Albo degli Agenti di Calciatori per violazione della clausola compromissoria, ai sensi degli artt. 17 e 23 Regolamento Agenti di Calciatori. L’appellante lamenta, ai sensi dell’art. 33.1 lett. d) C.G.S. in relazione all’art. 18.5 del Regolamento Agenti di Calciatori, che con la decisione in esame la Commissione Agenti di Calciatori ha erroneamente applicato le norme dianzi richiamate con riguardo ad un rapporto, quello intercorrente tra il medesimo avv. Luigi Sorrentino ed il calciatore Alessandro Moro, non riconducibile ad un contratto d’agenzia disciplinato dal Regolamento anzidetto, bensì ad un contratto di mandato sottoposto alle generali disposizioni del Codice Civile. Pertanto, a parere dell’appellante, nessuna violazione della clausola compromissoria si è verificata nel caso specifico, essendo stato stipulato il contratto di mandato per finalità diverse da quelle previste dal rapporto di agenzia e di cui agli artt. 3-4-5-10 e 11 del Regolamento Agenti di Calciatori. L’assunto difensivo è privo di pregio e, conseguentemente, l’appello è infondato. I calciatori, a norma dell’art. 5 del Regolamento Agenti di Calciatori, non possono avvalersi dell’opera di un agente non iscritto all’albo, salvo che si tratti di un avvocato iscritto all’ordine forense e per “attività conforme alla normativa professionale vigente”. L’avvocato Luigi Sorrentino, oltre ad essere iscritto all’albo professionale, risulta iscritto anche all’Albo degli Agenti di Calciatori. Le modalità di esecuzione dell’incarico di agente di calciatori sono disciplinate dagli artt. 10 ed 11 del citato regolamento. Orbene, il contratto stipulato tra l’avv. Sorrentino ed il calciatore Moro - titolato Contratto di Mandato - altro non costituisce che un rapporto di agenzia rientrante tra quelli disciplinati dal Regolamento Agenti di Calciatori, solo a leggere al riguardo la clausola contrassegnata dal numero 1 ove testualmente si conviene che “il calciatore conferisce incarico, in via esclusiva, all’avv. Sorrentino affinché lo rappresenti e lo assista nell’attività diretta alla definizione della durata e del compenso della prestazione sportiva con società di calcio professionistico; all’assistenza del calciatore professionista nel rapporto con la società; alla cessione, anche a favore di persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di calcio professionistico, dell’utilizzo dell’immagine, del nome o di quanto consimile del calciatore professionista .........”. Il ricorso per decreto ingiuntivo al Giudice ordinario presentato dall’avv, Sorrentino, pertanto, ha costituito, come correttamente rilevato dal primo decidente nel provvedimento impugnato, violazione dell’art. 23/4 del Regolamento Agenti di Calciatori. In nessuna delle asserite censure, dunque, è incorsa la Commissione Agenti di Calciatori e, pertanto,alla luce delle superiori argomentazioni l’impugnata decisione non merita riforma e l’appello deve essere rigettato. La tassa di reclamo, ai sensi dell’ art. 29 comma 13 C.G.S. ed in virtù della reiezione dell’impugnazione, deve essere incamerata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’avv. Sorrentino Luigi e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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