LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 125 del 10/04/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PASTORE PALUMBO/A.P.CAPRI ISOLA AZZURRA
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 125 del 10/04/06
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Matteo PASTORE PALUMBO/A.P.CAPRI ISOLA AZZURRA
Con Racc.A.R. in data 16/2/2006 il sig.Matteo PASTORE PALUMBO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.P.CAPRI ISOLA AZZURRA un accordo economico prevedente il compenso per la stagione sportiva 2002/03 di complessivi euro 23.236,00 e precisando di non aver percepito quattro rate mensili, rimanendo creditore dell’importo di €.8.036,00.
Si rileva preliminarmente però, che la competenza della Scrivente Commissione Accordi Economici, è relativa esclusivamente ai Campionati Nazionali della Lega Nazionale Dilettanti, giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 3 del Regolamento L.N.D.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il ricorso presentato dal sig. Matteo PASTORE PALUMBO nei confronti della A.P.CAPRI ISOLA AZZURRA per violazione dell’art.21 bis comma 3 Regolamento Lega Nazionale Dilettanti.
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