LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CASSE/VIGEVANO CALCIO S.r.l.

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Andrea CASSE/VIGEVANO CALCIO S.r.l. Con Racc.A.R. in data 27/01/06 il sig. Andrea CASSE, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società VIGEVANO CALCIO S.r.l. un accordo economico a prestazione sportiva e forfettario relativo alla Stagione Sportiva 2005/06. Quantificava la richiesta del credito in €.1.000,00 In data 6/2/2006 e 11/4/2006, la Società faceva pervenire tramite Racc.AR le proprie controdeduzioni in merito, trasmettendo tra l’altro gli originali di documenti a firma del Sig. Andrea CASSE, comprovanti l’avvenuto pagamento delle spettanze richieste. Il calciatore tra l’altro è stato anche convocato senza mai presentarsi alle udienze dei giorni 24 Marzo e 21 Aprile 2006 per chiarimenti in merito alla propria posizione e richiesta. Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. dalla Società – offre ampio e decisivo riscontro per la decisione della controversia. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il reclamo presentato dal Sig. Andrea CASSE nei confronti della Società VIGEVANO CALCIO S.r.l. Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
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