LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Alberto RECCOLANI/V.D.A. ASOTA SARRE S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DEL CALCIATORE Alberto RECCOLANI/V.D.A. ASOTA SARRE S.r.l.
Con Racc.A.R. in data 15/03/06 il sig. Alberto RECCOLANI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società V.D.A.AOSTA SARRE S.r.l. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi €. 22.000,00 precisando di aver percepito rate per €.17.600,00 rimanendo creditore di €.4.400,00, ne chiedeva il riconoscimento.
In data 19/04/2006 la Società faceva pervenire tramite Posta Prioritaria le proprie controdeduzioni in merito.L’Art.21 bis comma 6 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, però prevede che, la Società può inviare le proprie controdeduzioni sia alla Scrivente Commissione che alreclamante,esclusivamente tramite Racc.A.R. allegando alle stesse la ricevuta in originale della Racc. inviata al calciatore. Per questo motivo le controdeduzioni della Società V.D.A.AOSTA SARRE S.r.l. non sono ammissibili.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ordina alla Società V.D.A.AOSTA SARRE il pagamento di €.4.400,00 nei confronti del Sig.Alberto RECCOLANI.
Dispone la restituzione della tassa reclamo alla ricorrente.