LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Paolo CAVALIERI/A.S.D.TRAPANI CALCIO

LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DEL CALCIATORE Paolo CAVALIERI/A.S.D.TRAPANI CALCIO Con Racc.A.R. in data 22/3/06 il sig.Paolo CAVALIERI, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.TRAPANI CAlCIO un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2005/06 di complessivi €. 18.698,94 precisando di aver percepito rate per €.5.040,00 rimanendo creditore di €. 4.243,93 (Somma calcolata fino alla data del 15/12/2005). Si rileva preliminarmente però che al reclamo non è stata allegata la prevista tassa reclamo di €.50,00 giusto quanto previsto dall’art.21 bis comma 5 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. P.Q.M. La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal Sig.Paolo CAVALIERI nei confronti della Società A.S.D.TRAPANI CALCIO per violazione dell’art.21 bis comma 5 del Regolamento L.N.D.
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