LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI RICORSO DELLA CALCIATRICE Antonella GIGLIO/ATLETICO ORISTANO C.F.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N. 130 del 05/05/06
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
RICORSO DELLA CALCIATRICE Antonella GIGLIO/ATLETICO ORISTANO C.F.
Con Racc.A.R. in data 19/01/06 la sig.na Antonella GIGLIO, proponeva ricorso a questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società ATLETICO ORISTANO C.F. un accordo economico prevedente il compenso per la Stagione Sportiva 2004/05 di complessivi €. 7.500,00 precisando di aver percepito rate per €.1.800,00 rimanendo creditrice di €.5.700,00.
In data 14/02/2006 e 9/3/2006, la Società faceva pervenire tramite Racc.AR le proprie controdeduzioni in merito, ma ometteva entrambi le volte di allegare alle note la ricevuta in originale della Raccomandata inviata alla controparte, giusto quanto previsto dall’art.21 bis del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Per questo motivo non sono ammissibili.
La Società tra l’altro è stata anche convocata senza presentarsi alle udienze dei giorni 24 Marzo e 21 Aprile 2006.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. ordina alla Società ATLETICO ORISTANO C.F. il pagamento di €.5.700,00 nei confronti della sig.na Antonella GIGLIO.
Dispone la restituzione della tassa reclamo alla ricorrente.